Cassazione Civile, Ordinanza n. 06426/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Una società era stata ingiunta a pagare euro 2.500 quale saldo di una fornitura di accumulati elettrici. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essa aveva dedotto in via riconvenzionale un controcredito per vizi relativi a una diversa fornitura, chiedendo la compensazione tra i reciproci crediti. Il Giudice di pace aveva accolto sia l’opposizione sia la riconvenzionale, condannando la controparte al pagamento di euro 742. In appello, il Tribunale aveva invece accolto il gravame della società creditrice, dichiarando prescritta l’azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e rigettando la domanda riconvenzionale; aveva quindi condannato la società opponente al pagamento di euro 2.500. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1492, 1495 e 2944 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione annuale dell’azione di garanzia era stato interrotto dal riconoscimento espresso dei vizi da parte del venditore; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1495, 1242 e 1243 c.c. per il mancato riconoscimento della compensazione giudiziale tra il debito azionato e il controcredito da vizi della cosa venduta.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: ha ribadito che la prescrizione annuale dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta, pur decorrendo in ogni caso dalla consegna, non è sottratta alle cause di interruzione previste dagli artt. 2943 ss. c.c. e si interrompe per effetto del riconoscimento del diritto del compratore alla garanzia da parte del venditore, ai sensi dell’art. 2944 c.c. Poiché il Tribunale aveva esso stesso dato atto di tale riconoscimento, la declaratoria di prescrizione è stata cassata. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione annuale dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta decorre dalla consegna anche se il vizio non sia stato scoperto, ma resta soggetta alle ordinarie cause di interruzione della prescrizione.
Richiamato come norma che disciplina i rimedi del compratore in presenza di vizi della cosa venduta.
Il riconoscimento del diritto del compratore alla garanzia da parte del venditore interrompe la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi.
Richiamato per affermare che la prescrizione annuale è soggetta alle cause ordinarie di interruzione.
Richiamato anche in relazione alla pretesa compensazione del controcredito da vizi.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di compensazione.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di compensazione giudiziale.
Massime di principio
- L’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna, ma tale termine è suscettibile di interruzione secondo le regole generali sulla prescrizione.
- Il riconoscimento espresso, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia per vizi interrompe la prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. ai sensi dell’art. 2944 c.c.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della declaratoria di prescrizione, resta assorbito il motivo che riguarda la compensazione del controcredito fondato sui medesimi vizi.
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