Cassazione Penale, Sentenza n. 10413/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 29/04/2022 con cui la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Nicoleta Matei contro la sentenza n. 1064 del Tribunale di Vercelli (4 luglio 2019). La Corte territoriale ha ritenuto come dies a quo il 14/02/2022, data della notificazione a mani della richiedente del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, mentre la ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla notificazione al difensore o dall'estrazione di copia della sentenza, inoltre ha richiamato difficoltà linguistiche e la sua prolungata assenza dall'Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ordinanza di inammissibilità emessa de plano dalla Corte territoriale (in camera di consiglio senza contraddittorio) ai sensi dell'art. 127 c.p.p., e ha confermato che il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorre dalla "conoscenza del procedimento" (ossia dal momento in cui l'interessato ha notizia dell'esistenza del procedimento), non dalla conoscenza compiuta degli atti o dalla data di accesso agli atti per estrarre copia. Ha inoltre escluso che la mera difficoltà linguistica o l'assenza dall'Italia possano supplire senza la preventiva richiesta di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito."
Consente al giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'atto introduttivo (anche senza attivare il contraddittorio camerale); applicata per legittimare l'ordinanza d'inammissibilità emessa in camera di consiglio senza contraddittorio.
Regola la procedura di rescissione del giudicato; richiamata insieme all'art. 127 per stabilire il modulo procedimentale e il termine di proponibilità della richiesta (30 giorni) che decorre dalla conoscenza del procedimento.
Consente la richiesta di restituzione in termini per chi non ha potuto esercitare pienamente un diritto per particolare complessità della vicenda; la corte ha ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto chiedere restituzione se la tempistica le fosse parsa insufficiente per ragioni concrete (es. lingua, assenza dall'Italia).
artt. 663, 655 e 656 cod. proc. pen.
Norme relative alla notificazione e all'esecuzione; richiamate dalla ricorrente ma la Corte ha distinto la materia dell'esecuzione da quella della rescissione del giudicato, ritenendo inapplicabile la sovrapposizione delle relative regole al dies a quo della rescissione.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per chiedere la rescissione del giudicato decorre dalla "conoscenza del procedimento" e non dalla piena conoscenza del contenuto della sentenza: cioè sufficiente che il soggetto sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento stesso.
- Il giudice può dichiarare de plano l'inammissibilità dell'atto introduttivo (anche in camera di consiglio senza contraddittorio) quando la ragione di inammissibilità sia immediatamente valutabile (es. tardività evidente), in base all'art. 127 c.p.p.
- Difficoltà linguistiche o prolungata assenza dall'Italia non suppliscono automaticamente alla tardività: il soggetto deve, ove necessario, chiedere la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. e dimostrare l'incolpevolezza della mancata conoscenza.
- La notificazione a mani proprie dell'interessato di un provvedimento che illustri gli estremi del procedimento (autorità emittente, data, titolo di reato, pena) costituisce generalmente momento conoscitivo sufficiente ai fini della decorrenza del termine.
- Non vanno confuse le regole proprie dell'esecuzione (notificazioni all'avvocato, formalità esecutive) con quelle che disciplinano la decorrenza del termine per la rescissione del giudicato; le discipline hanno ratione e finalità diverse.
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