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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29156/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Nel fallimento di una società era stato escluso dallo stato passivo un credito privilegiato di circa 89.782 euro, vantato per canoni di locazione non pagati in base a un contratto stipulato nel 2005. L’ente creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale di Roma l’aveva rigettata ritenendo che la locatrice non avesse provato di aver immesso la conduttrice nel godimento effettivo del bene e, quindi, che mancasse la prestazione del locatore. In sede di legittimità l’Agenzia ricorrente ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 96, 98 e 99 l. fall. e dell’art. 91 c.p.c., perché il tribunale non aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, essendo nel frattempo intervenuta la chiusura del fallimento; 2) la violazione degli artt. 43, 98 e 99 l. fall. e dell’art. 91 c.p.c., perché era stato ammesso l’intervento in giudizio della società fallita e la condanna alle spese in suo favore, nonostante la legittimazione processuale passiva spettasse solo al curatore; 3) una censura sul merito della pretesa creditoria, rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi esaminati congiuntamente, rilevando che la sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare, anteriore alla decisione del tribunale, rendeva improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, trattandosi di procedimento endofallimentare privo di efficacia ultrafallimentare. Ha inoltre affermato che il fallito non è legittimato a intervenire o a impugnare nel subprocedimento di verifica del passivo, poiché la legittimazione passiva spetta al curatore e l'art. 99 l. fall. non consente interventi del fallito quale "qualunque interessato". Perciò il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., con assorbimento della censura di merito e condanna della società intimata alle spese. È stato escluso anche l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione di documenti nuovi quando siano rilevanti per la proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso, o per far valere l'estinzione/improcedibilità del giudizio di merito

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito

  • art. 43 l. fall.

    attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva sui rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, escludendo la legittimazione del fallito nel subprocedimento di verifica del passivo

  • art. 90 l. fall.

    richiamato per il potere-dovere del giudice di consultare il fascicolo della procedura fallimentare

  • art. 95 l. fall.

    riconosce al fallito solo la possibilità di essere sentito, non una legittimazione processuale nel giudizio di verifica del passivo

  • art. 96 l. fall.

    "producono effetti soltanto ai fini del concorso"

    il decreto di esecutività dello stato passivo e le decisioni sulle impugnazioni hanno efficacia solo endofallimentare

  • art. 98 l. fall.

    prevede impugnazioni tipiche del decreto di stato passivo, esperibili solo dai soggetti legittimati, tra i quali non rientra il fallito

  • art. 99 l. fall.

    disciplinando l'opposizione allo stato passivo e l'intervento di interessati, non legittima il fallito quale interventore o impugnante; la nozione di "qualunque interessato" riguarda soggetti terzi diversi da curatore, creditori e fallito

  • art. 120 l. fall.

    la chiusura del fallimento determina la perdita dell'efficacia ultrafallimentare delle decisioni sul passivo; il decreto di ammissione vale solo come prova scritta per eventuale decreto ingiuntivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 634 c.p.c.

    il decreto o la sentenza di ammissione al passivo può valere come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicabile quando la decisione è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • La sopravvenuta chiusura del fallimento, se intervenuta prima della decisione sull'opposizione allo stato passivo, rende improcedibile il giudizio, poiché la verifica del passivo ha efficacia esclusivamente endofallimentare.
  • Il giudice di merito deve verificare d'ufficio, consultando il fascicolo fallimentare, se la procedura sia stata chiusa nelle more del giudizio e, in tal caso, dichiarare l'improcedibilità senza proseguire un'attività processuale ormai priva di interesse.
  • Nel subprocedimento di formazione dello stato passivo la legittimazione passiva spetta al curatore; il fallito non è parte necessaria né soggetto legittimato a intervenire o a impugnare, salvo peculiari ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • La nozione di "qualunque interessato" nell'intervento in opposizione allo stato passivo non comprende il fallito, i creditori e il curatore, ma solo soggetti terzi diversi da quelli già nominati espressamente dalla disciplina concorsuale.
  • L'ammissione del credito al passivo non costituisce titolo esecutivo spendibile fuori dal concorso, ma soltanto prova scritta idonea, in ipotesi, a fondare una domanda monitoria contro il debitore tornato in bonis.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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