Cassazione Civile, Ordinanza n. 07027/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da più rapporti di conto corrente intrattenuti con una banca, uno intestato personalmente a un correntista e altri intestati a una società di persone di cui egli era socio, poi cancellata. Gli attori avevano chiesto l’accertamento della nullità o illegittimità di alcuni addebiti bancari, in particolare per interessi passivi non determinati o non determinabili, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese di chiusura trimestrali, oltre alla verifica del superamento del tasso soglia e alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La banca si era difesa contestando la domanda e aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo complessivo dei rapporti, assumendo anche la responsabilità del correntista quale fideiussore dei debiti sociali. In primo grado il tribunale aveva ritenuto nulla la capitalizzazione trimestrale, aveva disposto una nuova CTU e aveva poi condannato la banca alla restituzione di una somma calcolata come differenza tra saldi originari e saldi rideterminati. In appello la banca aveva censurato soprattutto il criterio di quantificazione della somma dovuta e la regolazione delle spese. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile il motivo sulla CMS, ma aveva accolto la censura sulla quantificazione, pur commettendo, secondo la ricorrente, un errore nel cumulo dei saldi: la Corte avrebbe sommato in modo scorretto i risultati della CTU, riconoscendo un credito ai correntisti pari a euro 115.469,09, mentre dalla CTU sarebbe emerso un saldo complessivo negativo pari a euro 86.290,30. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello esteso illegittimamente il cumulo dei saldi a rapporti intestati alla società; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver considerato il reale esito della CTU, che avrebbe evidenziato un saldo finale negativo e non positivo; violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancato prudente apprezzamento delle prove e della CTU; e omesso esame e violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese di primo grado. La Cassazione ha ritenuto fondato, in via prioritaria, il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva richiamato i saldi rideterminati dal consulente ma aveva poi tratto un risultato complessivo numericamente e logicamente errato, attribuendo ai correntisti un credito invece di un debito. Ha quindi accolto il motivo per omesso esame del risultato decisivo della CTU, assorbendo gli altri, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dalla necessità di riesaminare la misura e la decorrenza degli interessi sulle somme effettivamente dovute, questione non decidibile direttamente in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che il giudice di merito, pur avendo richiamato i risultati della CTU, ha errato nel calcolo del saldo complessivo dei rapporti, indicando come credito dei correntisti una somma che, sulla base degli stessi dati tecnici riportati, non risultava corretta. La causa non è stata decisa nel merito perché occorre un nuovo accertamento sulla misura e sulla decorrenza degli interessi sulle somme dovute.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo accolto non viene fondato su questa norma
richiamato dalla ricorrente per lamentare un errato uso delle risultanze istruttorie
richiamato dalla ricorrente per denunciare il mancato prudente apprezzamento delle prove e della CTU
richiamato nel quarto motivo in relazione alla regolazione delle spese di lite
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per censurare l’omesso esame del risultato decisivo della consulenza tecnica d’ufficio e di fatti decisivi discussi tra le parti
citato per il deposito della memoria in Cassazione
Massime di principio
- Il mancato esame, da parte del giudice di merito, del risultato decisivo di una consulenza tecnica d’ufficio può integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando la CTU sia stata ritualmente acquisita e discussa nel contraddittorio delle parti.
- Quando la decisione di merito richiama i singoli risultati della CTU ma ne trae un totale finale aritmeticamente incongruente, il vizio non è meramente valutativo: il giudice incorre in omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’esito complessivo della consulenza.
- Nelle controversie bancarie su rapporti di conto corrente, la quantificazione del saldo deve essere coerente con i dati tecnici accertati; un errore nel cumulo dei singoli saldi può determinare la cassazione della sentenza se incide in modo decisivo sull’esistenza stessa del credito o del debito.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito quando occorrano ulteriori accertamenti sulla misura e decorrenza degli interessi, sicché l’errore sulla quantificazione comporta normalmente cassazione con rinvio.
- Le censure sulla valutazione delle prove e della CTU sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono nell’omesso esame di un fatto decisivo o in una motivazione che non si confronti con l’esito tecnico decisivo, non quando mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del merito.
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