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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11940/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava il riconoscimento di indennità previste dalla disciplina regionale e dagli accordi collettivi per la medicina pediatrica convenzionata. I ricorrenti sostenevano che il decreto assessoriale del 2004, di recepimento di un accordo regionale, andasse interpretato nel senso che la percentuale del 30% degli assistibili riguardasse solo le nuove associazioni, restando salve quelle già costituite; di conseguenza, le loro associazioni avrebbero dovuto essere ammesse al regime dell'indennità di associazione. Contestavano inoltre la lettura della Corte d'appello sulla finalità di contenimento della spesa, richiamando l'aumento successivo della percentuale nel 2011, l'esistenza di un fondo di copertura e il fatto che dal 2007 l'azienda sanitaria avesse poi riconosciuto l'indennità. Quanto all'indennità di collaboratore di studio, deducevano che il giudice di merito non avesse applicato la clausola dell'accordo collettivo del 2005 che consentiva la compensazione tra voci di spesa, sostenendo che i risparmi derivanti dalla mancata attivazione di alcune prestazioni avrebbero reso comunque possibile l'erogazione dell'aumento richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a proporre una diversa lettura del decreto assessoriale e dell'accordo collettivo, senza indicare specifici criteri ermeneutici violati diversi da quello letterale. Ha quindi qualificato le doglianze come mere contestazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità. Anche le deduzioni sulla successiva evoluzione normativa, sul riconoscimento dell'indennità in anni successivi e sulla disponibilità di fondi o risparmi di spesa sono state considerate non decisive o comunque bisognose di complessi accertamenti di fatto, estranei al giudizio di cassazione. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva escluso il diritto dei ricorrenti alle indennità rivendicate, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge, quando non accompagna l'indicazione di specifiche norme asseritamente violate e si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione del testo negoziale o normativo, non consente un sindacato di legittimità sul merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le deduzioni che richiedono accertamenti di fatto complessi, o che non evidenziano la decisività del fatto storico invocato, non integrano un valido vizio di legittimità.

  • art. 41, comma 6, ACN recepito in d.p.r. 272/2000

    La disposizione era richiamata come base dell'indennità di collaboratore di studio, fissata entro una percentuale massima degli assistiti; il suo successivo coordinamento con l'accordo del 2005 non è stato ritenuto idoneo a fondare il diritto rivendicato nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 58, lett. B, punto 9, ACN 2005

    La clausola sulla compensazione tra voci di spesa poteva rilevare solo previo accertamento in fatto dei risparmi e della reale possibilità di copertura finanziaria, accertamento non effettuabile in sede di legittimità sulla base delle sole allegazioni di parte.

  • art. 45 ACN 2005

    Richiamato dai ricorrenti quale possibile fonte di copertura finanziaria dei maggiori costi, ma ritenuto non decisivo perché la sua effettiva operatività e compatibilità con la spesa regionale richiedevano verifiche di fatto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'etichetta dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si chiede in realtà una rivalutazione dell'interpretazione del testo compiuta dal giudice di merito.
  • Quando una clausola normativa o negoziale è semanticamente compatibile con più letture, la scelta tra interpretazioni alternative appartiene al merito e non può essere censurata in cassazione se non per specifica violazione dei criteri ermeneutici.
  • Le deduzioni fondate su finalità del testo, prassi applicative successive o riconoscimenti intervenuti in periodi ulteriori non sono di per sé decisive se non dimostrano che i presupposti del diritto esistevano già nel periodo controverso.
  • Le censure che presuppongono verifiche contabili o fattuali complesse, specie in tema di copertura finanziaria o compensazione tra voci di spesa, sono inammissibili se non viene dimostrata in modo univoco la decisività del fatto dedotto.
  • Se la pretesa è esclusa in radice quanto all'an debeatur, ogni ulteriore questione sulla quantificazione del credito resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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