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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25386/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la limitazione degli orari di cottura nel carcere (consegna del pentolame alle ore 7 e ritiro alle ore 20) sostenendo che tale disciplina incide sulla possibilità di cucinare e risulta più restrittiva rispetto a quella prevista per i detenuti "comuni". Denuncia violazione e mala applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e di principi costituzionali (art. 3 e art. 27, comma 3, Cost.), nonché delle norme processuali richiamate, lamentando che il Tribunale non ha verificato se la limitazione fosse prevista per tutti i detenuti o solo per quelli in 41-bis e che l'amministrazione non abbia indicato ragioni di sicurezza concrete e specifiche a giustificazione della differenziazione; inoltre rileva che nello stesso istituto tale limitazione non vige per i detenuti comuni, configurando discriminazione e trattamento vessatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'Amministrazione penitenziaria può disciplinare mediante regolamento interno le fasce orarie di cottura (art. 36, comma 2, lett. b), DPR n. 230/2000) ma tali limitazioni non devono ripristinare una maggiore afflittività illegittima per i soggetti sottoposti al regime 41-bis, né costituire una diversificazione ingiustificata rispetto ai detenuti comuni. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la scelta di fasce orarie risponde a esigenze organizzative e di sicurezza (attenuazione dei controlli notturni) e a ragioni connesse all'assetto delle celle multiple per i detenuti comuni; ha altresì osservato che il ricorrente non ha indicato specificamente in che modo le ragioni addotte fossero insufficienti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato (a spese).

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    La norma, pur consentendo misure restrittive per i detenuti sottoposti al regime speciale, non autorizza una assoluta impossibilità di cuocere cibi; tuttavia non configura un diritto assoluto alla cottura e lascia spazio all'amministrazione per disciplinare modalità e fasce orarie, nei limiti dell'assenza di maggiore afflittività illegittima.

  • art. 3 Costituzione

    Il principio di uguaglianza impone che eventuali differenziazioni tra detenuti in 41-bis e detenuti comuni siano giustificate e non arbitrarie; la disciplina interna dell'istituto non può introdurre discriminazioni irragionevoli.

  • art. 27, comma 3, Costituzione

    Richiama i limiti della pena e la tutela della dignità umana, con riferimento alla necessità di evitare trattamenti eccessivamente afflittivi anche nell'esecuzione della pena.

  • DPR 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, comma 2, lett. b)

    Attribuisce al regolamento d'istituto la disciplina degli orari e dell'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti; tale potere regolamentare legittima la fissazione di fasce orarie per la cottura purché non comporti disparità ingiustificate.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018

    Ha dichiarato parzialmente illegittimo il divieto assoluto di cottura previsto dall'art. 41-bis, riconoscendo l'accesso ai 'piccoli gesti' della vita quotidiana anche ai detenuti in regime differenziato, ma senza affermare un diritto assoluto alla cottura; ha ammesso la possibilità di regolamentare modalità e fasce orarie.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 135/2013

    Principio che le limitazioni ai diritti dei detenuti possono essere imposte solo in vista di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere; usata come parametro di controllo sulla proporzionalità delle restrizioni.

  • Art. 1, comma 5, Ordinamento penitenziario

    Rammentato come principio generale dell'ordinamento penitenziario riguardante trattamento ed esecuzione della pena; richiede che eventuali restrizioni siano funzionali alle esigenze di sicurezza e ordine.

  • Art. 125, comma 3, e art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel motivo di ricorso relative ai rimedi e competenze giurisdizionali; nel testo sono citate come parte della doglianza, senza essere oggetto di una interpretazione autonoma della Corte.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare mediante regolamento interno le fasce orarie per la cottura dei cibi in cella; tale disciplina è sindacabile in sede giurisdizionale.
  • Una limitazione oraria è legittima se risponde a concrete esigenze organizzative o di sicurezza connesse alla custodia e non reintroduce una maggiore afflittività della pena rispetto a quanto consentito dalla Corte costituzionale.
  • Se la prescrizione delle fasce orarie riguarda solo i detenuti in 41-bis occorre una motivazione specifica e adeguata che leghi la limitazione alle esigenze del regime differenziato; in assenza di giustificazioni la misura può risultare discriminatoria (violazione dell'art. 3 Cost.).
  • Il trattamento e le prassi applicate ai detenuti comuni nello stesso istituto costituiscono parametro di riferimento per valutare la legittimità delle limitazioni applicate ai detenuti 41-bis.
  • La Corte costituzionale (sent. 186/2018) ha escluso il divieto assoluto di cucinare per i detenuti 41-bis, ma non ha riconosciuto un diritto assoluto alla cottura: la regolamentazione è possibile entro limiti proporzionati.
  • In sede di impugnazione il detenuto deve specificare in modo concreto e motivato le ragioni per cui le giustificazioni addotte dall'Amministrazione non sarebbero sufficienti; mere asserzioni generiche sono inidonee.

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