Cassazione Penale, Sentenza n. 25732/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, nel termine per proporre impugnazione, la parte offesa Pollastrelli Daniele ha rimesso la querela (16/09/2021) e il procuratore speciale della parte offesa ha dato atto che l'imputato ha accettato la remissione (17/09/2021). Sulla scorta di giurisprudenza consolidata, il ricorrente ha chiesto che tale remissione, intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima della scadenza del termine per il ricorso, fosse valutata in sede di legittimità con conseguente estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui è ammissibile introdurre in Cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per il ricorso (cita Sez. 4, n. 49226/2016). Ha verificato che la remissione e l'accettazione erano state ritualemente effettuate e ha escluso la sussistenza di elementi tali da riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato Vitello Gerlando.
Norme richiamate
Massima giurisprudenziale (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625)
"È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione"
Il principio consente alla parte ricorrente di far valere in Cassazione una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per impugnare, con effetto estintivo del reato se la remissione e l'accettazione risultano rituali.
La Corte ha applicato il principio per cui, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono a carico del querelato; qui ciò è stato disposto a carico dell'imputato che è querelato.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente proposta dalla parte offesa e ritualmente accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della sentenza di condanna.
- È ammissibile introdurre in Cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza di merito purché sia intervenuta prima della scadenza del termine per proporre il ricorso; la Corte di legittimità può valutare tale remissione e dichiarare estinto il reato.
- Se la remissione è valida, il giudice non ha necessità di rinviare la causa per nuovo esame: può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La remissione non equivale automaticamente a una pronuncia di assoluzione per prova di innocenza: la Corte verifica l'eventuale prova evidente dell'innocenza solo se emergono elementi al riguardo; in assenza di tali elementi, la via praticabile è l'estinzione per remissione.
- Le spese processuali, salvo patti contrari, sono poste a carico del querelato (imputato) quando il reato si estingue per remissione di querela; è opportuno valutare accordi tra le parti in materia di spese prima della remissione.
- Suggerimenti pratici: formalizzare la remissione mediante atto scritto e sua verbalizzazione in cancelleria, ottenere l'accettazione dell'imputato e produrre la documentazione tempestivamente se si intende far valere l'estinzione in sede di impugnazione.
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