Cassazione Civile, Ordinanza n. 02390/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditori previdenziali)
La controversia
Gli eredi di un pensionato hanno contestato la sentenza della Corte d'appello che, nel rideterminare gli accessori dovuti su un supplemento di pensione liquidato da un ente previdenziale, aveva riconosciuto il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi solo per il periodo 30 maggio 1990-31 dicembre 1991. I ricorrenti sostenevano che tale cumulo dovesse essere riconosciuto anche per il periodo successivo fino al pagamento del saldo, avvenuto solo il 2 marzo 2004, perché il credito era sorto prima dell'entrata in vigore della disciplina che vieta il cumulo. Denunciavano violazione dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, del d.m. n. 352/1998 e dell'art. 429, comma 3, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il diritto a percepire sia interessi legali sia rivalutazione monetaria sul credito previdenziale maturato in epoca anteriore alla nuova disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, per i crediti previdenziali anteriori all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, è legittimo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha quindi rilevato che la Corte d'appello si era discostata da tale principio, avendo escluso il cumulo per il periodo successivo al 31 dicembre 1991 nonostante il credito fosse maturato prima della nuova disciplina e fosse stato soddisfatto solo nel 2004. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato come norma che introduce, per i crediti previdenziali, un limite al cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; la sua applicazione non esclude il cumulo per i crediti maturati prima della sua entrata in vigore, secondo il principio accolto dalla Corte.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È indicato come disciplina che, con decorrenza 1 gennaio 1992, prevede in via generale e inderogabile il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali per i crediti previdenziali.
È richiamato dai ricorrenti quale base del calcolo degli accessori dovuti sul supplemento pensionistico.
È invocato dai ricorrenti a sostegno della domanda di rivalutazione e interessi sulle somme dovute in materia previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso, formulato come denuncia di violazione di legge.
Massime di principio
- Per i crediti previdenziali maturati prima dell'entrata in vigore della disciplina limitativa, il creditore può cumulare rivalutazione monetaria e interessi legali fino al pagamento effettivo del dovuto.
- Il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi introdotto dalla normativa del 1991 e del 1994 non opera retroattivamente sui crediti già sorti prima della sua entrata in vigore.
- Se il pagamento di un credito previdenziale dovuto in unica soluzione viene eseguito solo anni dopo, gli accessori devono essere calcolati secondo la disciplina applicabile al momento in cui il credito è maturato, salvo diversa previsione normativa espressa.
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