Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22624/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni ex artt. 1, lett. c) e 4 d. lgs. n. 159/2011. Si censura: 1) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione nella ritenuta pericolosità sociale, con particolare riferimento al fatto che nel 2019 era stata revocata la misura di libertà vigilata perché ritenuto non più pericoloso; 2) la Corte avrebbe valutato la "proclività al delitto" (criterio illegittimo secondo sent. n. 77/1980) invece dell'attuale pericolosità; 3) mancata autonoma valutazione degli elementi relativi a un procedimento penale pendente e della compatibilità/contraddittorietà tra la misura di prevenzione imposta e la misura cautelare (divieto di dimora), oltre alla richiesta di riduzione della durata della misura e della cauzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la neutralità della revoca della libertà vigilata alla luce di fatti successivi che evidenziano la persistenza della pericolosità (tra cui sequestro per detenzione abusiva di armi e precedenti penali), e ha osservato che l'uso di elementi ricavati da altri provvedimenti è ammesso purché sia effettuata un'autonoma valutazione. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato inammissibile per genericità, poiché le censure sulla durata e sulla cauzione non contenevano una critica motivazionale effettiva. Ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    La pericolosità sociale è stata valutata ai sensi di tali disposizioni: il giudice della prevenzione può basare il giudizio su elementi desumibili anche da altri provvedimenti giudiziari purché effettui un'autonoma valutazione e motivi la condivisione del giudizio cautelare quando la condivide

  • Sentenza n. 77/1980 (Corte costituzionale)

    Riferita nel ricorso come parametro che vieterebbe l'uso della nozione di "proclività al delitto"; la Corte di Cassazione osserva che l'appellante non può sostituire tale richiamo alla dimostrazione dell'assenza dell'attuale pericolosità

  • Sez. 1, Sentenza n. 10034 del 05/02/2019 (De Paola, Rv. 275054)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice della prevenzione può valorizzare elementi provenienti da altri provvedimenti giudiziari se effettua un'autonoma valutazione e non recepisce acriticamente il giudizio prognostico altrui

Massime di principio

  • La revoca di una precedente misura di sicurezza non esclude automaticamente l'apprezzamento successivo di pericolosità se emergono fatti nuovi o coevi che ne indicano la persistenza
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi emersi in altri provvedimenti (misure cautelari o di sicurezza) solo se compie una valutazione autonoma e motiva la ragionevole condivisione del giudizio cautelare
  • In Cassazione le doglianze puramente motivazionali o che chiedono una mera rivalutazione dei fatti senza specifiche censure di diritto sono spesso improduttive o inammissibili
  • Le censure generiche sulla durata della misura o sull'entità della cauzione, se prive di una critica motivazionale concreta, rischiano l'inammissibilità
  • L'invocazione astratta della illegittimità del criterio della "proclività al delitto" non è sufficiente: va dimostrato che il giudice ha effettivamente adottato tale canone al posto della valutazione dell'attuale pericolosità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.