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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17989/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società cooperativa di credito ha chiesto la correzione dell'intestazione della sentenza di Cassazione n. 40/2025, perché nel frontespizio era indicato soltanto uno dei tre soggetti che avevano proposto il ricorso per cassazione, omettendo i nomi degli altri due. L'istanza è stata notificata a tutte le parti del giudizio definito con la sentenza da correggere e non vi sono state opposizioni; una banca ha aderito espressamente alla richiesta. La Corte ha rilevato che dagli atti di causa e dallo sviluppo della motivazione risultava in modo univoco che tutti e tre i soggetti avevano proposto il ricorso, sicché l'omissione era un mero errore materiale emendabile mediante correzione dell'intestazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale e ha ordinato che l'intestazione della sentenza n. 40/2025 fosse integrata con l'indicazione anche degli altri due ricorrenti, oltre a quello già menzionato. Ha inoltre precisato che il provvedimento corretto deve intendersi riferito a tutti e tre i soggetti come ricorrenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché non vi era soccombenza. Si tratta quindi di un provvedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione è ammessa per emendare un errore materiale risultante dagli atti e dalla sentenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La procedura di correzione è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.

  • Sez. U n. 29432 del 14/11/2024

    È richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione, non va disposta la condanna alle spese quando non è ravvisabile soccombenza.

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'intestazione di una sentenza è correggibile quando, dagli atti di causa e dal contenuto della motivazione, risulti in modo univoco la reale individuazione delle parti.
  • La procedura di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. può essere utilizzata per integrare o rettificare l'indicazione delle parti nel dispositivo o nell'intestazione, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Nel procedimento di correzione non deve essere disposta una regolamentazione delle spese se manca una vera soccombenza tra le parti.
  • La correzione materiale del provvedimento ha natura meramente emendativa e serve a riallineare il testo della decisione al contenuto effettivo degli atti e della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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