Cassazione Civile, Ordinanza n. 17989/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società cooperativa di credito ha chiesto la correzione dell'intestazione della sentenza di Cassazione n. 40/2025, perché nel frontespizio era indicato soltanto uno dei tre soggetti che avevano proposto il ricorso per cassazione, omettendo i nomi degli altri due. L'istanza è stata notificata a tutte le parti del giudizio definito con la sentenza da correggere e non vi sono state opposizioni; una banca ha aderito espressamente alla richiesta. La Corte ha rilevato che dagli atti di causa e dallo sviluppo della motivazione risultava in modo univoco che tutti e tre i soggetti avevano proposto il ricorso, sicché l'omissione era un mero errore materiale emendabile mediante correzione dell'intestazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale e ha ordinato che l'intestazione della sentenza n. 40/2025 fosse integrata con l'indicazione anche degli altri due ricorrenti, oltre a quello già menzionato. Ha inoltre precisato che il provvedimento corretto deve intendersi riferito a tutti e tre i soggetti come ricorrenti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché non vi era soccombenza. Si tratta quindi di un provvedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
La correzione è ammessa per emendare un errore materiale risultante dagli atti e dalla sentenza.
La procedura di correzione è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
Sez. U n. 29432 del 14/11/2024
È richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione, non va disposta la condanna alle spese quando non è ravvisabile soccombenza.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'intestazione di una sentenza è correggibile quando, dagli atti di causa e dal contenuto della motivazione, risulti in modo univoco la reale individuazione delle parti.
- La procedura di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. può essere utilizzata per integrare o rettificare l'indicazione delle parti nel dispositivo o nell'intestazione, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- Nel procedimento di correzione non deve essere disposta una regolamentazione delle spese se manca una vera soccombenza tra le parti.
- La correzione materiale del provvedimento ha natura meramente emendativa e serve a riallineare il testo della decisione al contenuto effettivo degli atti e della motivazione.
Come è indicizzato
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