Cassazione Penale, Sentenza n. 26248/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo su un immobile formalmente intestato a lei. Deduce: 1) violazione per non aver riconosciuto il c.d. giudicato cautelare derivante da un precedente provvedimento del 2016 (sequestro poi restituito dal riesame), sostenendo che non sussistevano elementi nuovi per modificare la valutazione cautelare; 2) violazione per carente motivazione circa l'effettiva disponibilità dell'immobile da parte del dante causa (il cognato Ruan Xue Yong) e per l'assenza di elementi che dimostrassero l'ingerenza di costui nella gestione del bene
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che siano emersi elementi nuovi (informativa di polizia giudiziaria del 9/02/2017 e l'interrogatorio della sorella coindagata) successivi al provvedimento del 2016, che giustificano una nuova valutazione cautelare. Il sequestro è stato ritenuto finalizzato alla confisca per equivalente in quanto l'immobile era nella effettiva disponibilità del dante causa che lo aveva trasferito fittiziamente. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 321, comma 2
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro è stato ritenuto finalizzato alla confisca e applicato 'per equivalente', ossia rispetto a beni nella disponibilità di terzi (coindagati) che hanno agevolato l'occultamento o il trasferimento fittizio
D.Lgs. n. 74/2000, art. 11, comma 1, secondo periodo
art. 11, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 74/2000
Norma relativa ai reati tributari contestati (che hanno inciso sulla valutazione del fumus commissi delicti e sulla misura cautelare reale)
Principio del giudicato cautelare (giurisprudenza di legittimità)
Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015 (Masone); Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011 (Amico)
Il giudicato cautelare preclude solo le questioni esplicitamente o implicitamente decise dal precedente provvedimento; può essere superato se emergono elementi nuovi che alterano il quadro fattuale o probatorio
Massime di principio
- Il giudicato cautelare limita la riproposizione delle stesse argomentazioni solo se le questioni erano già state effettivamente esaminate: nuovi elementi sopravvenuti possono legittimare una nuova misura cautelare
- Il sequestro per equivalente può colpire beni formalmente intestati a terzi se risultano nella effettiva disponibilità o utilità per gli indagati; la dimostrazione della reale provenienza dei fondi o della titolarità effettiva è determinante per opporsi
- In sede di cassazione non è possibile un accertamento di merito ovvero la riconsiderazione probatoria: va dimostrata l'inammissibilità o l'illegittimità procedurale, oppure l'assenza di nuovi elementi che giustifichino la misura
- Le informative della polizia giudiziaria e gli interrogatori successivi al precedente provvedimento possono costituire 'elementi nuovi' idonei a superare il giudicato cautelare
- Se si ricevono misure interdittive o reali, è importante impugnarle tempestivamente (es. con il riesame) per non pregiudicare posizioni processuali successive
- Per resistere efficacemente a un sequestro per equivalente occorre produrre documentazione dettagliata che dimostri la provenienza lecita dei fondi impiegati e l'assenza di ingerenze o disponibilità da parte di terzi coindagati
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