Cassazione Penale, Ordinanza n. 27386/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla sostituzione della pena e sulla particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Dall'ordinanza emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la mancata sostituzione della pena detentiva e la valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché, essendo già intervenuta condanna in primo grado, era onere dell'imputato formulare in appello la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando i precedenti specifici e il prolungato allontanamento dai domiciliari.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente l'istituto della particolare tenuità del fatto per affermare che il diniego è adeguatamente motivato quando sono valorizzati precedenti specifici e la durata dell'allontanamento dai domiciliari.
Non citato espressamente nel testo.
Non citato espressamente nel testo; il ricorso è qualificato come manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando deduce questioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate in appello, come la richiesta di sostituzione della pena detentiva già a fronte di una condanna di primo grado.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato se la decisione di merito valorizza elementi sintomatici negativi, quali precedenti specifici dell'imputato e la protrazione della condotta illecita o dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.
- La censura di legittimità non può limitarsi a contestazioni generiche sulla misura della pena o sul trattamento sanzionatorio quando la corte territoriale abbia fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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