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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08084/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per delitti in materia di stupefacenti, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 gennaio 2025. Il ricorso è però stato sottoscritto e presentato da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La questione decisa riguarda esclusivamente l'ammissibilità del ricorso: la Corte rileva che la mancanza di abilitazione speciale del difensore comporta l'inammissibilità de plano dell'impugnazione, senza esame dei motivi relativi al merito della condanna.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La carenza di abilitazione del difensore al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione impone la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    La disciplina del ricorso per cassazione richiede il rispetto delle regole formali e sostanziali proprie del mezzo di impugnazione, inclusa l'abilitazione del difensore.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile de plano.
  • La qualificazione formale dell'atto come ricorso per cassazione non sana l'inosservanza dei requisiti soggettivi e formali richiesti per la sua proposizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa imputabile alla parte o al difensore, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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