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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2757/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 420-bis c.p.p., sostenendo che la sentenza di primo grado è nulla perché l'imputato, benché detenuto per altra causa, è stato dichiarato "libero - assente" e le notificazioni sono state eseguite solo al difensore d'ufficio (ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.) e non direttamente alla persona nel luogo di detenzione. Denuncia inoltre che la Corte d'appello avrebbe travisato le conclusioni del Procuratore Generale e non avrebbe riconosciuto la nullità assoluta della sentenza di primo grado, richiamando precedenti che, a suo dire, avrebbero confermato l'obbligo di traduzione e la nullità quando la detenzione risulti dagli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la traduzione dell'imputato e la declaratoria di nullità per mancata notificazione nel luogo di detenzione siano esigibili solo se l'Autorità Giudiziaria è a conoscenza dello stato di detenzione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che non risultasse conoscenza dello stato detentivo degli atti e che, pertanto, non fosse impugnabile la mancata traduzione. La Corte ha applicato precedenti (tra cui Sez. U, n. 7653/2022) che precisano che l'onere di comunicare la condizione di detenzione grava sull'imputato o sul suo difensore quando lo stato di detenzione non risulti dagli atti. Il ricorso è quindi dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La norma è invocata dal ricorrente come tutela della presenza e conoscenza del procedimento dell'imputato detenuto; la Corte interpreta che la nullità per mancata traduzione/partecipazione è rilevante solo se lo stato di detenzione è noto all'Autorità procedente

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata per la notifica al difensore d'ufficio; la Corte ritiene che la sola notifica al difensore non sostituisca l'obbligo di traduzione qualora il giudice sia a conoscenza della detenzione, ma non opera la responsabilità del giudice se la detenzione non risulta dagli atti

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Citato nei precedenti come disciplina della sanatoria per nullità a regime intermedio; la Corte distingue i casi in cui la nullità è sanabile rispetto a quelli di nullità assoluta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (massima richiamata dal ricorrente)

    Precedente richiamato dal ricorrente che afferma l'obbligo di notificazione all'imputato detenuto anche in presenza di elezione/domicilio; la Corte di Cassazione qui distingue il caso qualora lo stato di detenzione non risulti agli atti

  • Sez. 6, n. 36502 del 16/10/2020 (Hrustic Razja)

    Precedente ritenuto pertinente dalla Corte d'appello e dalla Cassazione a supporto del principio che la traduzione è dovuta se il giudice è a conoscenza della detenzione

  • Sez. U, n. 7653 del 30/09/2022 (Costantino Giuseppe, Rv. 282806)

    Massima ufficiale richiamata: la restrizione per altra causa documentata o comunicata al giudice integra impedimento legittimo che impone rinvio e traduzione; se lo stato di detenzione non risulta dagli atti, grava sull'imputato o sul difensore l'onere di comunicarlo

  • Sez. 1, n. 42657 dell'11/10/2023 (Ben Farah Ahmed, non mass.)

    Precedente citato dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità assoluta quando l'imputato è detenuto ma dichiarato "assente"; la Corte di Cassazione nel caso concreto lo ritiene non direttamente applicabile in assenza di prova che lo stato detentivo fosse conosciuto dal giudice

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell'imputato detenuto integra una nullità rilevante soltanto se lo stato di detenzione risulta o è noto all'Autorità giudicante: se la detenzione non risulta dagli atti, il giudice non è onerato di provvedere d'ufficio alla traduzione
  • Quando lo stato di detenzione non risulta dagli atti, l'onere di comunicare la condizione di impedimento grava sull'imputato o sul suo difensore; l'assenza di tale comunicazione può escludere la nullità assoluta
  • Le notificazioni effettuate solo al difensore possono essere insufficienti a evitare la nullità quando il giudice è consapevole della detenzione; al contrario, se il giudice non è informato, la notifica al difensore è valida e non scatta automaticamente la nullità
  • Esiste differenza tra nullità a regime intermedio (sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p.) e nullità assoluta: va verificato caso per caso in base alla conoscibilità dello stato detentivo e agli atti compiuti
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore verifichi tempestivamente lo stato detentivo del proprio assistito e lo comunichi formalmente al giudice; se lo stato di detenzione è noto, deve essere richiesto espressamente il rinvio e la traduzione per evitare rischi di nullità

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