Cassazione Penale, Ordinanza n. 36497/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era meramente generica e che non erano stati devoluti in appello profili sulla responsabilità, ma soltanto sulla pena; conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo, in modo del tutto generico, la mancata motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Dalla motivazione dell'ordinanza risulta che in appello non erano stati devoluti profili attinenti alla responsabilità penale, ma esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, quindi, non specifica alcun concreto vizio della decisione e non individua ragioni effettive per un proscioglimento immediato.
Norme richiamate
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità può essere invocato solo se emergano con evidenza i relativi presupposti; nel caso concreto la censura era generica e non idonea a sollecitarne l'applicazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche sulla mancata motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. senza indicare elementi concreti e decisivi che impongano il proscioglimento immediato.
- Se in appello non sono stati devoluti profili relativi alla responsabilità penale, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una critica generalizzata della motivazione sulla causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. in assenza di specifiche censure.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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