Cassazione Penale, Sentenza n. 40044/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile de plano l'istanza risarcitoria ex art. 35-ter Ord. pen. per trattamenti ritenuti inumani e degradanti durante periodi di detenzione ad Ariano Irpino e Reggio Calabria. Il magistrato di sorveglianza aveva escluso il diritto al ristoro ritenendo decorso il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione della detenzione. Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo che, al momento della presentazione dell'istanza, era ancora sottoposto alla stessa restrizione (la custodia cautelare riferita allo stesso titolo) e dunque non era decaduto dal beneficio e poteva ancora proporre l'azione risarcitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto errata l'interpretazione del magistrato di sorveglianza circa l'applicabilità del termine decadenziale: nel caso concreto non doveva trovare applicazione la decadenza, poiché il titolo per il quale Guarnieri era ristretto al momento della domanda coincideva con quello per cui era già stato in custodia cautelare e non era intervenuto un periodo di libertà successivo all'entrata in vigore del d.l. 92/2014. La Corte ha inoltre ricordato i principi procedurali relativi al rimedio impugnatorio (quando il ricorso va qualificato come reclamo e trasmesso al tribunale di sorveglianza e quando, invece, è legittimo il ricorso per cassazione) e ha disposto che il magistrato di sorveglianza valuti i periodi di detenzione e l'eventuale esistenza del pregiudizio ex art. 3 CEDU nel nuovo esame.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina il ristoro per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in forma "specifica" (detrazione di pena) o monetaria (8 euro/giorno), stabilisce i presupposti soggettivi e il termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. La Corte interpreta il comma 3 alla luce del d.l. 92/2014 e ritiene che il presupposto per l'azione sia l'esistenza della restrizione riferita all'esecuzione della pena ("fine pena"), non l'attualità del pregiudizio.
art. 35-bis, legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Regola l'impugnazione delle decisioni del magistrato di sorveglianza sull'istanza-reclamo: ordinariamente l'impugnazione avviene con reclamo al tribunale di sorveglianza (comma 4). Tuttavia, se il magistrato ha dichiarato l'inammissibilità de plano richiamando l'art. 666 c.p.p., l'impugnazione è il ricorso per cassazione.
art. 69, comma 6, lett. b), legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Individua il rimedio del reclamo volto a impedire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria; la Corte distingue questo rimedio dall'azione risarcitoria di cui all'art. 35-ter, la quale presuppone il perdurante stato di restrizione.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al magistrato di sorveglianza di dichiarare l'inammissibilità de plano dell'istanza-reclamo; se applicata senza instaurare il contraddittorio, la decisione può essere impugnata con ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio di conservazione dell'impugnazione: il ricorso per cassazione presentato quando invece sarebbe previsto il reclamo al tribunale di sorveglianza può essere qualificato come reclamo-impugnazione e trasmesso al giudice competente.
d.l. n. 92 del 2014 (decreto legge di attuazione della sentenza CEDU Torreggiani)
d.l. n. 92/2014, artt. 1-2
Ha introdotto l'art. 35-ter e disciplinato la normativa transitoria: per le violazioni anteriori al 2014 il termine decadenziale di sei mesi decorre dall'entrata in vigore della novella; chiarisce che la "cessazione dello stato di detenzione" e la "cessazione della espiazione della pena detentiva" coincidono con il "fine pena" ai fini della decorrenza.
art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Protegge contro trattamenti inumani o degradanti; l'accertamento del "pregiudizio" ex art. 35-ter deve valutare la sussistenza di una violazione di tale principio. La Corte segnala che il diritto al ristoro è collegato all'esistenza del trattamento degradante durante la restrizione carceraria.
Sentenza Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia (8 gennaio 2013)
Giurisprudenza di riferimento che ha reso necessario l'intervento normativo italiano (d.l. 92/2014) per fronteggiare le condizioni detentive incompatibili con l'art. 3 CEDU; funge da parametro interpretativo per la tutela risarcitoria e le misure di adeguamento.
Massime di principio
- Se il magistrato di sorveglianza dichiara l'inammissibilità de plano dell'istanza richiamando l'art. 666 c.p.p., il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione; se invece decide nel merito, l'impugnazione è il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis.
- Il presupposto per proporre l'azione risarcitoria ex art. 35-ter è il perdurante stato di restrizione riferito all'esecuzione della pena ("fine pena"), non l'attualità del pregiudizio: anche chi si trovi in misura alternativa può chiedere ristoro per pregressi periodi di carcerazione legati alla pena in corso.
- Il termine decadenziale di sei mesi decorre dalla cessazione dell'esecuzione della pena (fine pena); per violazioni anteriori al d.l. 92/2014 il termine decorre dall'entrata in vigore di tale decreto. Va pertanto verificata la presenza di eventuali periodi di libertà intercorrenti e la computabilità della custodia cautelare.
- In caso di dubbio sul computo della custodia cautelare o sulla decorrenza del termine, il magistrato deve esaminare i periodi di detenzione e la sussistenza del pregiudizio ex art. 3 CEDU, evitando dichiarazioni di inammissibilità de plano senza adeguata istruttoria.
- Principio di conservazione dell'impugnazione: un ricorso presentato al rimedio sbagliato può essere ritenuto validamente proposto e rinviato al giudice competente, salvo che la decisione impugnata sia stata adottata de plano senza contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40036/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2023 del 03/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →