Cassazione Penale, Sentenza n. 8604/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del 17/09/2024 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato la misura cautelare ai sensi dell'art. 282 c.p.p. in relazione al delitto di rissa. Successivamente il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso e ha allegato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 19/12/2024 con cui la misura cautelare era stata revocata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia può costituire espressione di sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato a proseguire l'impugnazione, dovuta alla revoca del provvedimento impugnato. Per tale motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., richiamando la giurisprudenza che esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende quando l'inammissibilità derivi da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare la natura della misura cautelare applicata (misura detentiva o coercitiva) in relazione al reato di rissa.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; essa consente l'inammissibilità quando viene a mancare l'interesse all'impugnazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
La prassi giurisprudenziale chiarisce che la sopravvenuta carenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento impugnato) esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende, non configurando una soccombenza.
Massime di principio
- La revoca del provvedimento impugnato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse e rendere inammissibile il ricorso.
- La dichiarazione di rinuncia del difensore può essere interpretata come manifestazione dell'interesse venuto meno, salvo che emerga diversamente.
- Quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente (per esempio la revoca della misura), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né obbligato al versamento alla Cassa per le ammende.
- In analoghe fattispecie è opportuno documentare la causa della sopravvenuta carenza d'interesse (es. ordinanza di revoca) per ottenere la dichiarazione di inammissibilità senza conseguenze economiche per il ricorrente.
- La valutazione dell'ammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse deve sempre considerare se la causa sia o meno imputabile al ricorrente; se imputabile, possono sussistere conseguenze diverse.
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