Sentenza del 09/02/2021 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 28/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Tardiva costituzione della parte resistente in giudizio - Utilizzabilità delle prove in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disciplina dell'utilizzabilità, nel giudizio di appello, della documentazione prodotta dall'Ente che si era costituito tardivamente in primo grado; la questione riguarda l'ammissibilità e il valore probatorio dei documenti versati in causa da una parte che non aveva costituito tempestivamente il proprio interesse nella fase di primo grado.
La decisione
La massima dichiara che la questione è superata dalla proposizione dell'appello: l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione di documenti anche nuovi in sede di secondo grado. Di conseguenza la documentazione prodotta dall'Ente tardivamente in primo grado può essere utilizzata e valutata dal giudice d'appello; la tardiva costituzione in primo grado non impedisce perciò l'ammissibilità dei documenti in appello, che il giudice può ammettere e valutare nel rispetto dei principi di imputabilità e contraddittorio.
Norme richiamate
art. 58 D.Lgs. 546/1992
L'art. 58 riconosce la facoltà, nel giudizio di secondo grado, di produrre documenti anche nuovi; tale possibilità rende utilizzabili in appello documenti eventualmente presentati tardivamente in primo grado, permettendo al giudice d'appello di valutarne l'ammissibilità e il valore probatorio.
Massime di principio
- La tardiva costituzione della parte resistente in primo grado non preclude automaticamente l'utilizzo dei documenti prodotti: in appello è consentita la produzione anche di documenti nuovi ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992.
- Il giudice d'appello ha potere discrezionale di ammettere e valutare documenti nuovi o prodotti tardivamente, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e la necessità di garantire la possibilità per l'altra parte di controintervenire.
- La produzione tardiva in primo grado può comunque influire sul peso probatorio dei documenti (valutazione della loro attendibilità e contestazione); l'ammissione non equivale automaticamente a piena prova.
- Chi intende tutelarsi dovrebbe costituirsi tempestivamente in primo grado; ma, se ciò non avviene, l'appello offre una possibilità di rimediare con la produzione documentale in secondo grado.
- In presenza di abusi o di comportamenti dilatori nella produzione probatoria, il giudice può comunque disattendere o attribuire limitato valore ai documenti prodotti tardivamente.
- È opportuno che le parti segnalino e deducano puntualmente in appello le ragioni dell'ammissibilità dei documenti (o le ragioni di opposizione), per consentire al giudice una corretta valutazione procedurale e probatoria.
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