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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25300/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato destinatario di una sentenza del GIP che, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa per reati in materia di stupefacenti e armi. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la sostanziale assenza di motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato che la censura non rientra nei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene né alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato la disciplina conseguente di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa ai fini dell'esonero da tale condanna. La decisione richiama inoltre la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita tassativamente i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento; la doglianza sulla motivazione non vi rientra.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione al criterio dell'assenza di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale perimetro è inammissibile.
  • La censura di vizio o assenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è deducibile in cassazione se non si collega a uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento ha struttura necessariamente ridotta e coerente con la natura negoziale dell'istituto, poiché l'accordo dell'imputato comporta una rinuncia all'onere probatorio dell'accusa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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