Cassazione Penale, Sentenza n. 36284/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il riesame contro il decreto di sequestro preventivo relativo a denaro ritenuto profitto del reato. La difesa ha dedotto tre motivi principali: (1) errore di fatto nella decisione perché il sequestro era già stato eseguito (gli istituti di credito avevano bloccato i conti dal 4 giugno 2025); (2) violazione delle norme processuali (art. 324 e 127 c.p.p.) per decisione inaudita parte che avrebbe precluso la possibilità di integrazione documentale prevista per l'udienza di riesame; (3) decadenza dei termini perentori previsti dagli artt. 324 e 309 c.p.p. per la trasmissione degli atti, essendosi la trasmissione avvenuta dopo 13 giorni dal deposito del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo: ha ritenuto che la decisione del Tribunale, fondata sulla presunta mancata esecuzione del sequestro, fosse errata alla luce della documentazione difensiva che attestava l'avvio dell'esecuzione (comunicazioni agli istituti di credito e blocco dei conti). La Corte ha sottolineato che l'onere di acquisizione dei verbali di esecuzione grava sull'autorità procedente e sugli uffici giudiziari e che il Tribunale avrebbe dovuto, prima di dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse, verificare ex officio la completezza della documentazione e, in caso di dubbio, esercitare i poteri istruttori per fugare l'incertezza. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo è stato ritenuto infondato alla luce dell'orientamento secondo cui i termini degli artt. 324 e 309 c.p.p. hanno natura ordinatoria. Decisione: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio (art. 324, co. 5, c.p.p.).
Norme richiamate
Regola i termini e gli adempimenti relativi al riesame delle misure cautelari reali: le parti possono proporre ricorso entro dieci giorni dall'esecuzione del sequestro; i verbali di esecuzione devono essere allegati e trasmessi dall'autorità procedente al Tribunale del riesame. La Corte ha precisato che l'acquisizione degli atti esecutivi è a carico degli uffici giudiziari e che, in caso di assenza o dubbio sulla documentazione, il Tribunale deve verificare d'ufficio e, se necessario, esercitare poteri istruttori prima di dichiarare inammissibile il riesame per carenza di interesse.
Norma che fissa termini procedurali; la Corte ha ricordato e applicato il principio consolidato secondo cui i termini previsti dagli artt. 324 e 309 c.p.p. hanno natura ordinatoria e non perentoria, incidendo sulla valutazione della tardività della trasmissione degli atti.
Prezzo della garanzia del contraddittorio e delle misure procedurali che tutelano la difesa; la difesa aveva lamentato violazione per decisione inaudita parte che avrebbe precluso integrazioni documentali. La Corte ha però assorbito questo motivo dopo aver annullato l'ordinanza per i profili relativi all'accertamento dell'esecuzione del sequestro.
art. 620, comma 2, lettera l), cod. proc. pen.
Norma richiamata in via eventuale in relazione al fumus boni iuris o periculum in mora; la Corte non si è soffermata sul merito perché ha disposto l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La sussistenza dell'interesse a proporre riesame contro un sequestro si valuta al momento dell'esecuzione reale o in presenza di atti che concretamente producono l'indisponibilità (es. blocco dell'operatività dei conti bancari da parte degli istituti di credito).
- L'onere di trasmissione dei verbali e degli atti relativi all'esecuzione grava sull'autorità procedente e sugli uffici giudiziari: il ricorrente non deve essere lasciato da solo nell'onere probatorio di dimostrare l'esecuzione quando la documentazione è in capo alla Procura o agli uffici che hanno eseguito il sequestro.
- In caso di dubbio sulla completezza o sull'effettività dell'esecuzione, il giudice del riesame è tenuto a svolgere verifiche d'ufficio e ad esercitare i poteri istruttori necessari prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancato interesse.
- I termini posti dagli artt. 324 e 309 c.p.p. sono considerati dalla giurisprudenza di natura ordinatoria: il loro mancato rispetto non determina automaticamente l'inammissibilità se non ne risulta un pregiudizio sostanziale, fermo restando l'esigenza di tempestività.
- La mera assenza di verbali agli atti non può automaticamente essere interpretata come prova della mancata esecuzione del sequestro; il giudice deve accertare se si tratti di omessa trasmissione da parte dell'autorità procedente o di effettiva mancata esecuzione.
- Quando l'esecuzione è dimostrata (anche mediante comunicazioni agli istituti di credito), l'interesse del ricorrente all'impugnazione è concreto perché può conseguire la restituzione della 'res captata' o l'eliminazione dell'effetto di indisponibilità.
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