Cassazione Civile, Ordinanza n. 35828/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito d'imposta sulle assicurazioni chiesto da una società assicuratrice per l'importo complessivo di euro 543.401,91. La società aveva presentato istanza sostenendo di avere acquisito la titolarità del credito a seguito della cessione del ramo d'azienda italiano da parte di altra impresa assicurativa. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo spirato il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 30 della legge n. 1216 del 1961. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello l'Ufficio aveva censurato la decisione deducendo, con unico motivo di ricorso per cassazione, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: la CTR avrebbe deciso solo in relazione al versamento di euro 84.363,61 effettuato il 16 maggio 2013 come acconto dell'imposta per il 2014, senza esaminare la diversa porzione del credito, pari a euro 459.037,30, riferita a versamenti di annualità precedenti e quindi soggetta a un diverso dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la domanda di rimborso comprendeva due poste distinte: una relativa al versamento del 16 maggio 2013 e un'altra relativa a crediti maturati in periodi d'imposta precedenti. La CTR, pur confermando l'impostazione del primo giudice sul decorso della prescrizione per la prima posta, non si è pronunciata sulla seconda, limitandosi a escludere che il versamento indebito si fosse perfezionato il 16 maggio 2013. Ne deriva l'omissione di pronuncia su una parte della domanda e quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte; l'omessa decisione su una parte autonoma della pretesa integra vizio denunciabile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro di legittimità per dedurre la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia
art. 30 L. 29 ottobre 1961, n. 1216
prevede il termine triennale di prescrizione per il rimborso del credito d'imposta sulle assicurazioni
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Il giudice deve esaminare e decidere tutte le domande e le eccezioni che siano autonome e specificamente proposte; la mancata pronuncia su una distinta parte della pretesa configura nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando una domanda di rimborso comprende poste diverse, la verifica del dies a quo della prescrizione deve essere compiuta separatamente per ciascuna posta, se fondata su fatti costitutivi o versamenti differenti.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia è ammissibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia omesso di statuire su un capo o su una questione autonoma ritualmente devoluta.
- Nei rimborsi del credito d'imposta sulle assicurazioni, il termine prescrizionale triennale va rapportato al singolo pagamento o al singolo credito richiesto, non potendo una sola data essere automaticamente estesa a poste di origine diversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35792/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35794/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35796/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35798/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35800/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35801/2023 del 22/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →