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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35828/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito d'imposta sulle assicurazioni chiesto da una società assicuratrice per l'importo complessivo di euro 543.401,91. La società aveva presentato istanza sostenendo di avere acquisito la titolarità del credito a seguito della cessione del ramo d'azienda italiano da parte di altra impresa assicurativa. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo spirato il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 30 della legge n. 1216 del 1961. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello l'Ufficio aveva censurato la decisione deducendo, con unico motivo di ricorso per cassazione, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: la CTR avrebbe deciso solo in relazione al versamento di euro 84.363,61 effettuato il 16 maggio 2013 come acconto dell'imposta per il 2014, senza esaminare la diversa porzione del credito, pari a euro 459.037,30, riferita a versamenti di annualità precedenti e quindi soggetta a un diverso dies a quo della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la domanda di rimborso comprendeva due poste distinte: una relativa al versamento del 16 maggio 2013 e un'altra relativa a crediti maturati in periodi d'imposta precedenti. La CTR, pur confermando l'impostazione del primo giudice sul decorso della prescrizione per la prima posta, non si è pronunciata sulla seconda, limitandosi a escludere che il versamento indebito si fosse perfezionato il 16 maggio 2013. Ne deriva l'omissione di pronuncia su una parte della domanda e quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice deve esaminare e decidere tutte le domande e le eccezioni che siano autonome e specificamente proposte; la mancata pronuncia su una distinta parte della pretesa configura nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Quando una domanda di rimborso comprende poste diverse, la verifica del dies a quo della prescrizione deve essere compiuta separatamente per ciascuna posta, se fondata su fatti costitutivi o versamenti differenti.
  • In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia è ammissibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia omesso di statuire su un capo o su una questione autonoma ritualmente devoluta.
  • Nei rimborsi del credito d'imposta sulle assicurazioni, il termine prescrizionale triennale va rapportato al singolo pagamento o al singolo credito richiesto, non potendo una sola data essere automaticamente estesa a poste di origine diversa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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