Cassazione Penale, Sentenza n. 51443/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del daspo e dell'obbligo di presentazione ex art. 6 L. 13/12/1989 n.401, deducendo illogicità e difetto di motivazione sulla necessità di applicare anche l'obbligo di presentazione (comma 2) oltre al divieto di accesso (comma 1) e sulla presunta mancanza di pericolosità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., rilevando che il motivo dedotto è mera censura di logica e valutazione dei fatti e non manifesta illogicità. Ha ritenuto adeguata e completa la motivazione del GIP che ha valutato i presupposti della misura (necessità/urgenza, pericolosità concreta, riconducibilità delle condotte all'art. 6 L. 401/1989 e congruità della durata), avendo il ricorrente lanciato una bottiglia contro il vetro di un'auto con passeggeri tifosi avversari, cagionandone la rottura e concretizzando un rischio per l'incolumità pubblica. Il GIP ha qualificato l'obbligo di presentazione come misura preventiva e proporzionata. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi e dell'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia in occasione delle manifestazioni sportive
La norma autorizza il Questore ad adottare misure preventive (daspo e obbligo di presentazione) quando sussistono necessità e urgenze, pericolosità concreta, riconducibilità delle condotte all'ipotesi normativa e congruità della durata; l'obbligo di presentazione è interpretato come misura di prevenzione non punitiva
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
inammissibilità per motivi che deducono mera illogicità della motivazione
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso che denunciava solo illogicità o una diversa valutazione dei fatti, distinguendo la manifestă illogicità (recuperabile ai sensi della lett. e) del comma 1) dalla generica censura
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamata dalla giurisprudenza come vizio che concerne la manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il ricorso deve mirare a quella palese illogicità e non a semplici valutazioni alternative dei fatti
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, ad una somma alla Cassa delle Ammende anche in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto opportuno irrogare la somma di euro 3.000,00, ritenendo che il ricorso non fosse presentato in colpa ma comunque inammissibile
Massime di principio
- Per censurare un provvedimento amministrativo-giudiziario in Cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una valutazione alternativa dei fatti.
- I provvedimenti ex art. 6 L. 401/1989 (daspo e obbligo di presentazione) richiedono che siano motivate le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta dell'individuo, l'attribuibilità delle condotte e la congruità della durata: la presenza di tali elementi rende difficile l'annullamento in sede di legittimità.
- La misura dell'obbligo di presentazione può essere qualificata come preventiva e non punitiva se collegata chiaramente alla necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza in occasione di eventi sportivi.
- Fatti concreti che pongono a rischio l'incolumità pubblica (es. lancio di oggetti che rompono vetri con passeggeri nelle vicinanze) costituiscono elementi rilevanti per ritenere la pericolosità e giustificare misure limitative della libertà personale in chiave preventiva.
- In sede di legittimità non è possibile introdurre nuovi elementi probatori o puntare su circostanze fattuali non documentate nel giudizio di merito (per es. incensuratezza o inserimento lavorativo) per ribaltare una motivazione adeguata; tali profili sarebbero rilevabili solo con adeguati mezzi nei gradi di merito.
- La presentazione di ricorsi chiaramente infondati o che non rispettano i requisiti formali può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende, anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione.
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