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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51443/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del daspo e dell'obbligo di presentazione ex art. 6 L. 13/12/1989 n.401, deducendo illogicità e difetto di motivazione sulla necessità di applicare anche l'obbligo di presentazione (comma 2) oltre al divieto di accesso (comma 1) e sulla presunta mancanza di pericolosità del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., rilevando che il motivo dedotto è mera censura di logica e valutazione dei fatti e non manifesta illogicità. Ha ritenuto adeguata e completa la motivazione del GIP che ha valutato i presupposti della misura (necessità/urgenza, pericolosità concreta, riconducibilità delle condotte all'art. 6 L. 401/1989 e congruità della durata), avendo il ricorrente lanciato una bottiglia contro il vetro di un'auto con passeggeri tifosi avversari, cagionandone la rottura e concretizzando un rischio per l'incolumità pubblica. Il GIP ha qualificato l'obbligo di presentazione come misura preventiva e proporzionata. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi e dell'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia in occasione delle manifestazioni sportive

    La norma autorizza il Questore ad adottare misure preventive (daspo e obbligo di presentazione) quando sussistono necessità e urgenze, pericolosità concreta, riconducibilità delle condotte all'ipotesi normativa e congruità della durata; l'obbligo di presentazione è interpretato come misura di prevenzione non punitiva

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    inammissibilità per motivi che deducono mera illogicità della motivazione

    La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso che denunciava solo illogicità o una diversa valutazione dei fatti, distinguendo la manifestă illogicità (recuperabile ai sensi della lett. e) del comma 1) dalla generica censura

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamata dalla giurisprudenza come vizio che concerne la manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il ricorso deve mirare a quella palese illogicità e non a semplici valutazioni alternative dei fatti

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e, se del caso, ad una somma alla Cassa delle Ammende anche in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto opportuno irrogare la somma di euro 3.000,00, ritenendo che il ricorso non fosse presentato in colpa ma comunque inammissibile

Massime di principio

  • Per censurare un provvedimento amministrativo-giudiziario in Cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una valutazione alternativa dei fatti.
  • I provvedimenti ex art. 6 L. 401/1989 (daspo e obbligo di presentazione) richiedono che siano motivate le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta dell'individuo, l'attribuibilità delle condotte e la congruità della durata: la presenza di tali elementi rende difficile l'annullamento in sede di legittimità.
  • La misura dell'obbligo di presentazione può essere qualificata come preventiva e non punitiva se collegata chiaramente alla necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza in occasione di eventi sportivi.
  • Fatti concreti che pongono a rischio l'incolumità pubblica (es. lancio di oggetti che rompono vetri con passeggeri nelle vicinanze) costituiscono elementi rilevanti per ritenere la pericolosità e giustificare misure limitative della libertà personale in chiave preventiva.
  • In sede di legittimità non è possibile introdurre nuovi elementi probatori o puntare su circostanze fattuali non documentate nel giudizio di merito (per es. incensuratezza o inserimento lavorativo) per ribaltare una motivazione adeguata; tali profili sarebbero rilevabili solo con adeguati mezzi nei gradi di merito.
  • La presentazione di ricorsi chiaramente infondati o che non rispettano i requisiti formali può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende, anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione.

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