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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00378/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità penale per diffamazione aggravata e la condanna anche al risarcimento del danno, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per diffamazione aggravata, con riconoscimento della recidiva contestata, pena ritenuta di giustizia e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per asserita mancata riassunzione delle prove dinanzi al giudice in nuova composizione, invocando l'art. 525, comma 2, c.p.p. e lamentando la mancata rinnovazione dell'istruttoria. Con il secondo motivo ha denunciato irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, qualificandola come vizio processuale. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la norma processuale richiamata non determina nullità assoluta e, in ogni caso, il ricorrente non aveva indicato specifici elementi per dimostrare l'indispensabilità della rinnovazione delle prove; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché l'irregolarità denunciata era in realtà un mero errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, c.p.p.

    Il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere prove nuove e, se specificamente motivata, la rinnovazione delle prove già assunte; la mancata riassunzione non integra di per sé una nullità assoluta.

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 495 c.p.p. come base dei poteri di valutazione del giudice sulle richieste istruttorie e sulla non manifesta superfluità della rinnovazione.

  • art. 495 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 190 c.p.p. per affermare che il giudice conserva poteri di valutazione sulle prove richieste e sulla rinnovazione istruttoria.

Massime di principio

  • In caso di mutamento della composizione del giudice, la parte ha diritto a chiedere la rinnovazione delle prove già assunte, ma deve indicare specificamente le ragioni che rendono indispensabile tale rinnovazione; in difetto, la censura è infondata.
  • La mancata riassunzione delle prove davanti al giudice in nuova composizione non configura automaticamente una nullità assoluta.
  • Le doglianze relative a irregolarità meramente materiali della notifica, se non incidono realmente sul diritto di difesa, non determinano l'accoglimento del ricorso.
  • Quando i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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