Cassazione Civile, Sentenza n. 214/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente espropriante)
La controversia
La controversia riguardava opposizioni alla stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima di terreni occupati nel 2004 per la realizzazione di dodici alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, in base a un programma costruttivo presentato da una cooperativa e approvato dal Comune, ed espropriati nel 2006. La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 27 giugno 2013, aveva determinato le indennità, valorizzando i terreni come edificabili e adottando il valore di euro 91,52 al metro quadrato stimato dal CTU; aveva estromesso dal giudizio la cooperativa e ordinato al Comune il deposito degli importi presso la Cassa depositi e prestiti. Il Comune ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha censurato l’estromissione della cooperativa, sostenendo che essa, quale promotrice dell’espropriazione e anche beneficiaria sostanziale e concessionaria delegata, fosse contraddittore necessario ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001; con il secondo ha contestato il valore attribuito ai terreni e alcune voci riconosciute alla proprietaria e affittuaria, deducendo la mancata considerazione dei vincoli della zona C2ES, del grado di urbanizzazione, dell’acquisto di una particella durante la procedura e delle indennità per servitù e piante. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. Con ricorso incidentale hanno dedotto: (1) l’omessa liquidazione del pregiudizio da espropriazione parziale e dal deprezzamento della porzione residua; (2) l’omesso riconoscimento dell’aumento del 10% previsto dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, essendo l’indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella giudiziale; (3) l’insufficiente liquidazione dell’indennizzo per le piante perdute e l’omessa indennità di occupazione legittima per una particella di proprietà della ricorrente incidentale.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale: la procura apposta a margine, benché formulata genericamente, era collegata al ricorso e idonea a conferirne la specialità; la sua collocazione e il riferimento al giudizio consentivano inoltre di desumerne la data e l’attinenza alla fase di cassazione. Ha accolto il primo motivo principale: la cooperativa, risultando dagli atti promotrice dell’espropriazione e anche beneficiaria sostanziale e concessionaria delegata, doveva partecipare al giudizio di opposizione alla stima e la sua estromissione era erronea. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale, perché generico o diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto e della consulenza tecnica, senza specifica e autosufficiente indicazione delle critiche rilevanti già formulate nel giudizio di merito. Del ricorso incidentale ha dichiarato inammissibile il primo motivo: non risultava specificamente allegato che fosse stata chiesta l’indennità per espropriazione parziale né che fosse stato dedotto e accertato il deprezzamento della parte residua, requisiti ulteriori rispetto alla mera parzialità dell’esproprio. Ha accolto il secondo motivo: la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 era applicabile, poiché la dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta nel 2004 e l’offerta provvisoria del 2006 era inferiore agli otto decimi dell’indennità definitiva. Del terzo motivo incidentale ha dichiarato inammissibile la censura sulla quantificazione dell’indennizzo per le piante, poiché la Corte d’appello aveva provveduto alla domanda con una valutazione complessiva di merito; ha invece accolto la censura relativa all’omessa liquidazione dell’indennità di occupazione legittima spettante alla ricorrente incidentale quale proprietaria della particella espropriata, distinta dalla porzione condotta in locazione. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (che ha collocato la disciplina delle controversie di opposizione alla stima nell’art. 29), stabilisce che l’opposizione alla stima è proposta, con atto di citazione notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore è il proprietario del bene, e che l’atto va notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennità.
Nel giudizio di opposizione alla stima devono essere convenuti l’autorità espropriante e il promotore dell’espropriazione; vanno inoltre coinvolti il beneficiario e, quando ricorre la relativa condizione, il concessionario incaricato del pagamento dell’indennità. La legittimazione a contraddire non determina da sola la responsabilità debitoria per il pagamento.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327/2001
Contraddittore legittimo nella procedura giudiziale di determinazione dell’indennità di espropriazione promossa dal proprietario espropriato è quindi il “promotore dell’espropriazione”, che, secondo la definizione contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) va inteso come “il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione”.
È promotore dell’espropriazione, e quindi contraddittore legittimo nel giudizio di determinazione dell’indennità, il soggetto pubblico o privato che abbia chiesto l’espropriazione.
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Nel presente giudizio, essendo la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta nel 2004, era applicabile l’invocata maggiorazione ed è inoltre pacifico che l’offerta dell’indennità provvisoria di esproprio, formulata nel decreto di esproprio del 2006, era inferiore agli otto decimi di quella risultata essere la giusta indennità.
La maggiorazione del 10% si applica quando ricorre il presupposto dell’offerta provvisoria inferiore agli otto decimi dell’indennità definitiva, se il procedimento espropriativo è soggetto alla disciplina introdotta dalla L. n. 244/2007 secondo il regime temporale individuato dalla dichiarazione di pubblica utilità.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 medesimo decreto, restando inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003.
La disciplina transitoria dell’art. 57 determina l’applicabilità temporale delle nuove disposizioni sui criteri di indennizzo: la disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte non si applica ai procedimenti nei quali la dichiarazione di pubblica utilità sia anteriore al 30 giugno 2003.
In particolare, la legge in materia (attualmente art. 32 T.U.E.) “conferisce a ciascuno solo la scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (con la sola eccezione de “le costruzioni, le piantagioni e le migliorie” purchè non eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore). Ovvero “di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi”: in conformità del resto al disposto del precedente art. 1, secondo cui l’espropriazione ha per oggetto “beni immobili o diritti relativi ad immobili” e non anche i beni mobili che vi insistono e quanto non costituisce stabile accessione del fondo, che continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati” (Cass. sez. un. 5609/1998; Cass. 14205/2009).
L’espropriazione riguarda immobili e diritti relativi agli immobili; i beni mobili e ciò che non costituisce stabile accessione restano appartenenti al precedente titolare e possono essere asportati, a sue spese, se ciò non pregiudica l’opera. Non è dovuta un’indennità aggiuntiva per beni abbandonati, salvo le eccezioni indicate per costruzioni, piantagioni e migliorie.
La Corte d’appello, con accertamento in fatto non efficacemente censurato, ha rilevato che alla C. doveva essere riconosciuta, oltre ad Euro 145.059,20 (“Euro 91,52 X mq 1,585,00”), a titolo di indennità di espropriazione in relazione alla part. (OMISSIS) di proprietà (da ritenersi, secondo quanto accertato in sentenza, non puntualmente censurato dal Comune ricorrente, effettivamente interessata all’esproprio per mq 1.585,00 e non mq 1.388,69, come risultante dal decreto di esproprio) ed all’importo di Euro 10.000,00, ex art. 44 T.U.E., per l’imposizione di servitù (avendo “il terreno per effetto della realizzazione dell’opera pubblica perduto la possibilità di accesso con veicoli”), la somma di “Euro 47.854, 08”, ex art. 42 T.U.E., “calcolata dal CTU” per “le piante di palma e di ulivo comprese quelle madri che sono state estirpate…con riferimento ai valori determinati alla luce del fatto che dette piante erano accreditate presso l’Istituto Sperimentale di Acireale”, a titolo di indennizzo per il valore dei frutti perduti.
Nel caso concreto la disposizione è richiamata per l’indennità riconosciuta in relazione alla servitù e alla perdita dell’accesso veicolare causata dall’opera. La sentenza non enuncia ulteriori criteri generali di quantificazione.
La Corte d’appello, con accertamento in fatto non efficacemente censurato, ha rilevato che alla C. doveva essere riconosciuta, oltre ad Euro 145.059,20 (“Euro 91,52 X mq 1,585,00”), a titolo di indennità di espropriazione in relazione alla part. (OMISSIS) di proprietà (da ritenersi, secondo quanto accertato in sentenza, non puntualmente censurato dal Comune ricorrente, effettivamente interessata all’esproprio per mq 1.585,00 e non mq 1.388,69, come risultante dal decreto di esproprio) ed all’importo di Euro 10.000,00, ex art. 44 T.U.E., per l’imposizione di servitù (avendo “il terreno per effetto della realizzazione dell’opera pubblica perduto la possibilità di accesso con veicoli”), la somma di “Euro 47.854, 08”, ex art. 42 T.U.E., “calcolata dal CTU” per “le piante di palma e di ulivo comprese quelle madri che sono state estirpate…con riferimento ai valori determinati alla luce del fatto che dette piante erano accreditate presso l’Istituto Sperimentale di Acireale”, a titolo di indennizzo per il valore dei frutti perduti.
Nel caso concreto la Corte d’appello aveva riconosciuto, richiamando l’art. 42, l’indennizzo per il valore dei frutti perduti in relazione alle piante estirpate. La Cassazione non ha riformato tale quantificazione, dichiarando inammissibile la relativa censura incidentale.
Inoltre, l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo – ed in ragione di tale speciale modalità – dà fondamento alla presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce.
La procura apposta in calce o a margine degli atti processuali tipici si presume riferita al grado o alla fase cui l’atto appartiene; nel caso del ricorso per cassazione, la sua collocazione e il collegamento con il ricorso concorrono a dimostrarne la specialità.
Nel caso di specie, la procura a margine del ricorso per Cassazione, riferita “al presente giudizio” ed espressamente richiamata nell’intestazione del ricorso medesimo, risulta idonea a soddisfare il requisito della specialità posto dal citato art. 365.
La procura per il ricorso per cassazione soddisfa il requisito di specialità quando è apposta a margine del ricorso, vi è inscindibilmente collegata e non esclude univocamente la volontà di proporre quella specifica impugnazione, anche se formulata in termini generici.
La doglianza della ricorrente C., in ordine al fatto che il consulente tecnico avrebbe invece liquidato (peraltro, solo in sede di chiarimenti, secondo le sintetiche deduzioni del ricorso incidentale) un importo maggiore, è inammissibile, in quanto non si verte nè in un’ipotesi di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., avendo la Corte di merito provveduto sulla domanda, nè in ambito di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto non può ritenersi che la Corte di merito abbia trascurato le risultanze della consulenza tecnica, avendo semmai la Corte stessa di merito proceduto ad una autonoma e complessiva quantificazione dell’indennizzo dovuto per l’eliminazione, al momento dell’esproprio, delle piante madri, in ragione del fatto che alcune di esse erano state accreditate presso l’istituto sperimentale di Acireale.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso sulla domanda, anche se la parte contesta la misura dell’importo riconosciuto; una contestazione volta a ottenere una diversa valutazione della quantificazione di merito non integra, per ciò solo, il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Da tali principi consegue che per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui, come nella specie, il giudice dichiari di condividere il merito, è anzitutto, necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, e ne riporti, poi, per autosufficienza almeno i passaggi salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza (Cass. n. 10222 del 2009; n. 23530 del 2013).
La critica alla motivazione che recepisce le conclusioni del CTU richiede che il ricorrente alleghi di aver formulato contestazioni specifiche nel giudizio di merito e ne riporti i passaggi essenziali, così da consentire alla Cassazione di valutarne decisività e rilevanza; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione delle risultanze.
Il verificarsi di un esproprio parziale è soltanto il primo dei requisiti richiesti dalla norma rivolta a consentire di determinare la diminuzione di valore commerciale subita dal fondo residuo per effetto delle oggettive menomazioni subite, per cui il relativo meccanismo di calcolo e applicabile tutte le volte in cui (e solo se), in presenza di espropriazione parziale, il giudice di merito accerti la ricorrenza della duplice ulteriore condizione prevista dalla norma, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua.
L’indennità per espropriazione parziale e per il deprezzamento del fondo residuo presuppone, oltre alla parzialità dell’esproprio, che il residuo sia collegato alla parte espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo tale da conferire al fondo unità economica e funzionale, e che il distacco incida oggettivamente in senso negativo sul valore della parte residua.
Questa Corte (Cass. 10443/2002; Cass. 13443/2003) ha chiarito che “la procura a ricorrere per cassazione apposta, a margine del ricorso, con espressioni generiche, ma che, tuttavia, non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve – nel dubbio – ritenersi “speciale” e non generica; ciò in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico, di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 c.p.c..”.
Nel dubbio, la procura a margine del ricorso per cassazione formulata genericamente va interpretata, secondo il principio di conservazione dell’atto, come speciale se non esclude univocamente la volontà di proporre il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, il promotore dell’espropriazione è contraddittore legittimo ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001; la sua partecipazione al giudizio non comporta, da sola, che sia anche debitore dell’indennità. La responsabilità per il pagamento va individuata considerando il decreto ablatorio e l’eventuale trasferimento, per legge o per atto amministrativo a rilevanza esterna, dei poteri e degli oneri espropriativi.
- La maggiorazione del 10% prevista dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 va riconosciuta quando dagli atti risulta che l’indennità provvisoria offerta è inferiore agli otto decimi di quella definitiva, se il procedimento è soggetto alla disciplina temporale della norma. Il criterio transitorio dipende dalla data della dichiarazione di pubblica utilità, e la disciplina sopravvenuta non si estende ai giudizi pendenti in quanto tali.
- Per ottenere l’indennità correlata all’espropriazione parziale e al deprezzamento della porzione residua non basta dimostrare che l’esproprio abbia interessato solo una parte del fondo: occorre accertare il collegamento strumentale e obiettivo tra le porzioni, l’unità economica e funzionale del bene e l’effetto oggettivamente negativo del distacco sul residuo.
- Il titolare di un diritto personale di godimento sul fondo espropriato può far valere, nei limiti riconosciuti dalla disciplina espropriativa, la quota d’indennità a lui spettante o opporsi alla stima, ma non gli spetta per ciò solo un’indennità per la perdita dell’organizzazione aziendale o per la cessazione dell’attività conseguente all’estinzione del diritto di godimento.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del CTU, la censura di legittimità sulla motivazione deve indicare le critiche specifiche già formulate nel merito e riprodurne i passaggi essenziali; non è ammissibile utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione delle risultanze tecniche o dei fatti.
- La procura apposta a margine del ricorso per cassazione, anche se formulata genericamente, soddisfa il requisito di specialità quando il collegamento con il ricorso e il suo contenuto non escludono univocamente la volontà di proporre quella specifica impugnazione.
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