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Ordinanza

Ordinanza n. 15738/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di depennamento, 0005072 del 19 agosto 2026, reso dal Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, con cui si è così deciso: “Art. 1) Per le ragioni indicate in premessa e alla luce della normativa sopra richiamata è disposta l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Pesaro e Urbino valide per il biennio 2026-2028 degli aspiranti appartenenti alla scuola secondaria di primo e secondo grado e alla scuola dell’infanzia, di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente alle classi di concorso e per le motivazioni ivi indicate”; - dell’elenco degli esclusi della Provincia di Pesaro Urbino pedissequa all’atto di cui all’allegato 1; - dei bollettini di nomina della Provincia di Pesaro Urbino, nella parte in cui non è menzionata la ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202609272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Pesaro e Urbino per il biennio 2026-2028, nonché l'elenco degli esclusi e i bollettini di nomina nella parte in cui non menzionano la ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze, contestando la valutazione dell’Amministrazione sull’idoneità dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca, a consentirle di permanere in graduatoria con riserva. Ha inoltre formulato censure contro l’O.M. n. 27 del 2026, chiedendone in parte la disapplicazione. Il TAR ha rilevato che la controversia potrebbe riguardare la gestione della graduatoria e la verifica dei requisiti di permanenza, anziché la validità dell’atto generale che disciplina l’accesso alle graduatorie, e ha prospettato perciò il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né deciso la domanda cautelare. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale profilo. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. Ha precisato che la richiesta di disapplicazione dell’O.M. n. 27 del 2026 non è, da sola, decisiva per il riparto, poiché anche il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativo senza caducarlo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover sollecitare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il contraddittorio delle parti sulla possibile sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con invito a presentare memorie, esclusivamente su tale profilo, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

    Quando il giudice rileva una possibile questione rilevabile d’ufficio, deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di deciderla; nel caso concreto ha assegnato un termine per memorie circoscritte al possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    la disapplicazione dell’atto amministrativo, alla quale non consegue la sua caducazione, rientra anche nei poteri del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;

    Nelle controversie di lavoro pubblico devolute al giudice ordinario, quest’ultimo può disapplicare l’atto amministrativo presupposto senza annullarlo; perciò la domanda di disapplicazione non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa.

  • art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    la disapplicazione dell’atto amministrativo, alla quale non consegue la sua caducazione, rientra anche nei poteri del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;

    Il giudice ordinario può non applicare l’atto amministrativo rilevante per la controversia, senza determinarne l’annullamento o la caducazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle graduatorie scolastiche, la giurisdizione si individua distinguendo tra contestazioni della validità dell’atto amministrativo generale che disciplina l’accesso, devolute al giudice amministrativo, e controversie sulla gestione della graduatoria o sulla verifica dei requisiti di inserimento o permanenza secondo la disciplina vigente, devolute al giudice ordinario.
  • La richiesta di disapplicazione di un atto amministrativo generale non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo: il giudice ordinario può disapplicare l’atto senza annullarlo quando la controversia rientra nella propria giurisdizione.
  • Prima di decidere una questione rilevabile d’ufficio che può incidere sulla giurisdizione, il giudice deve sollecitare il contraddittorio delle parti, assegnando loro un termine per presentare osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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