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Ordinanza

Ordinanza n. 399/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione del -OMISSIS-, avente prot. n. -OMISSIS- con cui il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali – Fisio-sanitario Regionale della Regione Molise ha sancito, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs. n. 152/2006, la scadenza in data 15.06.2026 dell'autorizzazione unica ambientale ex art. 208 del D.lvo n. 152/2006 rilasciata alla -OMISSIS-., per il proprio impianto di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, aggiornata ed integrata con le D.D. 166/2019, D.D. 4364/2020 e D.D. 4874/2022, per mancato avvio della procedura di rinnovo della stessa autorizzazione nel termine di 180 giorni anteriori detta sua scadenza, con la conseguente inibizione per il prosieguo di tutte le attività assentite, e di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione regionale che ha dichiarato scaduta al 15 giugno 2026 l'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per mancato avvio del rinnovo nei 180 giorni precedenti, inibendo la prosecuzione delle attività autorizzate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui la Regione Molise ha dichiarato la scadenza dell'autorizzazione unica ambientale relativa al proprio impianto di rifiuti speciali non pericolosi, per non avere avviato la procedura di rinnovo nel termine di 180 giorni anteriori alla scadenza, con conseguente inibizione delle attività. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Durante il giudizio la ricorrente ha comunicato che, con sentenza del tribunale civile, era stata aperta la sua liquidazione giudiziale e ha chiesto l'interruzione del processo.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il merito dell'impugnazione. Ha dichiarato interrotto il processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., dalla data in cui è stata comunicata in giudizio l'apertura della liquidazione giudiziale della società, applicando il combinato disposto di tale norma e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. L'interruzione consente la prosecuzione del giudizio da parte degli organi della liquidatela. Il termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento, individuata nel deposito della dichiarazione del difensore attestante l'intervenuta liquidazione; l'inosservanza comporta l'estinzione del giudizio, dichiarabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. Disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto che il processo amministrativo dev’essere interrotto, in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, applicandosi il combinato disposto dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., al fine di consentire la corretta prosecuzione da parte degli organi della liquidatela

    L'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo, secondo il combinato disposto dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 ss. c.p.c., per permettere la prosecuzione da parte degli organi della liquidatela.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Ritenuto che il processo amministrativo dev’essere interrotto, in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, applicandosi il combinato disposto dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., al fine di consentire la corretta prosecuzione da parte degli organi della liquidatela

    Le disposizioni civilistiche sull'interruzione del processo concorrono a disciplinare l'interruzione del giudizio amministrativo in caso di apertura della liquidazione giudiziale della parte.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto che non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione, previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a., decorra dalla conoscenza legale dell'evento, nella specie individuata nel deposito in giudizio della dichiarazione del difensore attestante l'intervenuta liquidazione giudiziale, di guisa che la sua inosservanza comporterà l'estinzione del giudizio, dichiarabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Il termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; nel caso concreto, tale conoscenza è stata individuata nel deposito in giudizio della dichiarazione del difensore relativa all'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Ritenuto che non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione, previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a., decorra dalla conoscenza legale dell'evento, nella specie individuata nel deposito in giudizio della dichiarazione del difensore attestante l'intervenuta liquidazione giudiziale, di guisa che la sua inosservanza comporterà l'estinzione del giudizio, dichiarabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    La mancata riassunzione entro il termine perentorio previsto determina l'estinzione del giudizio, che può essere dichiarata anche d'ufficio.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente comporta l'interruzione del processo amministrativo, in applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a. in combinato disposto con gli artt. 299 ss. c.p.c., così da consentire la prosecuzione da parte degli organi della liquidatela.
  • Il termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; quando l'evento è comunicato mediante deposito in giudizio della dichiarazione del difensore, la data del deposito individua tale conoscenza.
  • La mancata riassunzione entro il termine previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a. comporta l'estinzione del giudizio, dichiarabile anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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