Ordinanza n. 1022/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia della nota municipale prot. n. 2851 del 14 maggio 2026, con la quale è stato denegato il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico assentita con nota prot. n. 1439 del 6 marzo 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; nonché per il risarcimento del danno patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In questa fase, l’inerzia del Comune nel concludere il riesame della nota che aveva negato il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico; nel giudizio principale è impugnato il diniego di rinnovo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego del 14 maggio 2026 di rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, necessaria per installare un ponteggio ed eseguire lavori di manutenzione straordinaria su un immobile, assentiti con SCIA del 1° dicembre 2025, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con ordinanza cautelare del 24 giugno 2026 il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame, invitando il Comune a individuare una soluzione che contemperasse l’interesse pubblico con quello del proprietario a completare i lavori e a mettere in sicurezza l’immobile. Con istanza ex art. 59 c.p.a., il ricorrente ha lamentato che il Comune non aveva dato corso al riesame né avviato l’istruttoria, e che il blocco dei lavori esponeva l’immobile a degrado e rischi per la sicurezza, oltre a causare costi di fermo cantiere, possibili oneri verso l’impresa e spese di messa in sicurezza. Ha chiesto un ordine di riesame entro un termine perentorio, la dichiarazione di nullità di eventuali atti elusivi, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. Dopo il deposito dell’istanza, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame il 10 luglio 2026, ma non lo ha ancora concluso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ex art. 59 c.p.a. nei sensi indicati in motivazione. Ha ordinato al Comune di concludere con un provvedimento espresso il riesame del diniego, applicando i criteri già indicati nell’ordinanza cautelare del 24 giugno 2026, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza. Ha disposto che, decorso inutilmente il termine, il Comune corrisponda al ricorrente una penalità di mora di 30 euro per ogni giorno di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino alla sentenza che definirà il merito. Non ha dichiarato la nullità di atti elusivi né nominato subito un commissario ad acta; si è limitato a riservarsi di valutare, in caso di ulteriore inerzia, la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Frosinone. Le spese della fase sono state compensate. Il giudizio principale sull’impugnazione del diniego e sulla domanda risarcitoria resta pendente.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Ritenuto, pertanto che, ai sensi degli artt. 59 e 114, comma 4 lett. a) ed e) del cod.proc.amm.: - è necessario ordinare al Comune di Sant’Apollinare di concludere il procedimento di riesame della nota prot. n. 2851 del 14 maggio 2026, mediante l’adozione di un procedimento espresso, da adottarsi secondo i criteri indicati con l’ordinanza cautelare n. 196/2026.
L’art. 59 c.p.a. consente, nella fase successiva all’ordinanza cautelare, di chiedere misure volte a garantirne l’attuazione; nel caso concreto il TAR ha ordinato all’amministrazione di completare il riesame già disposto in sede cautelare.
art. 114, comma 4, lett. a) ed e), c.p.a.
Ritenuto, pertanto che, ai sensi degli artt. 59 e 114, comma 4 lett. a) ed e) del cod.proc.amm.: - è necessario ordinare al Comune di Sant’Apollinare di concludere il procedimento di riesame della nota prot. n. 2851 del 14 maggio 2026, mediante l’adozione di un procedimento espresso, da adottarsi secondo i criteri indicati con l’ordinanza cautelare n. 196/2026.
Le disposizioni consentono di imporre all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine e di associare all’inottemperanza una penalità di mora; il TAR ha fissato un termine di trenta giorni e una somma giornaliera di 30 euro.
art. 2, comma 9, l. 241/1990
Richiamato, infine, l’art. 2, comma 9 della l. n. 241/1990, a mente del quale la mancata o la tardiva emanazione dei provvedimenti nei termini di legge costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
La mancata o tardiva conclusione del procedimento nei termini costituisce elemento rilevante per la valutazione della performance e può incidere sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei funzionari inadempienti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non completa il riesame richiesto da un’ordinanza cautelare, il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato, imponendo che il riesame si svolga secondo i criteri già fissati nella misura cautelare.
- A fronte dell’inosservanza dell’ordine di riesame, può essere disposta una penalità di mora giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato e durata stabilita dal giudice.
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