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Ordinanza

Ordinanza n. 4500/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di irricevibilità adottato in relazione all'istanza di rilascio del permesso soggiorno per motivi di lavoro subordinato (Prot. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 30 maggio 2025 dalla Questura di Monza e della Brianza, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non; atti impugnati con il ricorso principale, nonché della comunicazione della Questura di Monza e della Brianza del 23.10.2025, con cui si reitera il diniego e si dichiara l’irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno, nonché, per quanto occorrer possa, del già impugnato provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato Prot. -OMISSIS- notificato in data 30 Maggio 2025 dalla Questura di Monza e della Brianza, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 20.1.2026.

Giustizia amministrativa202503199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Monza e della Brianza che ha dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, reiterato con comunicazione del 23 ottobre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 maggio 2025 che ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 febbraio 2024, contestando la mancata stipula del contratto di soggiorno quale ragione del diniego. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione della Questura del 23 ottobre 2025, che ha reiterato il diniego e l’irricevibilità. Il ricorrente sostiene che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano non abbia mai convocato le parti per la sottoscrizione del contratto; l’Amministrazione afferma invece che le parti si sarebbero presentate il 6 novembre 2024. L’ordinanza non decide nel merito i motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario chiarire se le parti si siano presentate il 6 novembre 2024 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha quindi disposto che il ricorrente depositi, entro 15 giorni dalla comunicazione o dal deposito dell’ordinanza, una dichiarazione sottoscritta con cui confermi o smentisca quanto affermato dall’Amministrazione. La trattazione è rinviata all’udienza pubblica del 21 dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda di annullamento né sulle spese.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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