Ordinanza n. 139/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pareri ambientali e paesaggistici, determinazioni di approvazione del progetto e di indizione e aggiudicazione delle gare per la riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone, nonché atti di approvazione dei progetti esecutivi e atti relativi alla realizzazione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Legambiente Basilicata ha chiesto la sospensione degli atti relativi al progetto di riqualificazione dell'area adiacente alla pista del comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone, articolato nei lotti «Pista Sintetica», «Nuova Seggiovia» e «Lavori Civili», inclusi il parere favorevole di valutazione di incidenza, le conclusioni della conferenza di servizi, gli atti di approvazione del progetto, le procedure e aggiudicazioni di gara e, con motivi aggiunti, gli atti di approvazione dei progetti esecutivi, di realizzazione dei micropali, di autorizzazione al subappalto e di conferimento dell'incarico di collaudo statico. In fase cautelare il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'associazione e dell'interveniente WWF, per mancata dimostrazione di adeguata rappresentatività e stabilità locale, anche mediante l'indicazione degli iscritti residenti nei Comuni ricadenti nell'area del Parco. Nel merito cautelare, la ricorrente ha contestato la legittimità degli atti ambientali e progettuali e dell'intervento, compresa la mancata sottoposizione della seggiovia a verifica di assoggettabilità a VIA. Il testo non espone in dettaglio le singole censure del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto le domande cautelari relative al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. In rito, ha ritenuto non palesemente infondata, salva la verifica propria del merito, l'eccezione di difetto di legittimazione delle associazioni locali: esse non possono avvalersi automaticamente della legittimazione riconosciuta all'associazione ambientalistica nazionale individuata con decreto ministeriale e devono dimostrare adeguata rappresentatività e stabilità nel territorio interessato. Sul fumus, la documentazione depositata dalle amministrazioni appariva idonea a dimostrare che i progetti esecutivi avevano rispettato le prescrizioni dei pareri forestale e paesaggistico; risultava inoltre affidata la redazione delle relazioni forestale e archeologica. Quanto alla seggiovia, l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per le monofuni a collegamento permanente con lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e portata oraria massima superiore a 1.800 persone appariva applicabile, sulla base degli atti disponibili, alla fattispecie. Il fumus è stato quindi ritenuto insufficiente nella sommaria delibazione cautelare. Sul periculum, il bilanciamento ha favorito l'interesse alla riqualificazione del comprensorio, descritto come fatiscente, in ragione della rilevanza sociale ed economica dell'intervento; sono stati considerati anche l'autorizzazione dell'intervento selvicolturale e il rimboschimento compensativo in misura superiore agli abbattimenti. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
artt. 13 e 18 l. 349/1986
le associazioni ambientalistiche di livello locale non possono giovarsi automaticamente della legittimazione a ricorrere ex artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 dell’associazione ambientalistica di carattere nazionale Legambiente, individuata ai sensi dell’art. 13, comma 1, L. n. 349/1986 con apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente
In sede cautelare, la legittimazione attribuita all'associazione ambientalistica nazionale riconosciuta non si estende automaticamente alle articolazioni o associazioni locali, per le quali va verificata la rappresentatività e stabilità nel territorio interessato.
art. 6 d.lgs. 152/2006
l’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006 esclude dalla verifica di assoggettabilità alla VIA le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone”, disciplina che – da quanto si evince dagli atti – sembra applicabile alla fattispecie in esame
Sulla base della documentazione disponibile nella fase cautelare, l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA prevista per le monofuni aventi le caratteristiche indicate è stata ritenuta apparentemente applicabile alla seggiovia controversa.
artt. 4.3 e 4.3.4 dell'Allegato al D.M. 30 marzo 2015
con i quali, per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, tra cui i Parchi nazionali, sono state ridotte del 50% le soglie, indicate nell’Allegato IV della Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006
Le soglie previste per i progetti ricadenti in aree sensibili, inclusi i parchi nazionali, sono ridotte del 50%; il TAR ha tuttavia ritenuto, allo stato e sulla base degli atti, applicabile l'esclusione prevista per la specifica categoria di impianto.
art. 55 c.p.a.
quanto al periculum in mora, tenuto conto della documentazione sopra richiamata, nel bilanciamento degli opposti interessi risulta prevalente quello posto a base del progetto di riqualificazione del Comprensorio sciistico, attualmente fatiscente, tenuto conto della rilevante portata sociale ed economica dell’intervento per il territorio
La tutela cautelare richiede una valutazione del periculum e il bilanciamento degli interessi contrapposti; nel caso concreto è prevalso l'interesse pubblico alla riqualificazione, considerata la rilevanza sociale ed economica dell'opera.
Massime di principio
- Le associazioni ambientalistiche locali non acquistano automaticamente la legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni nazionali individuate ai sensi della l. 349/1986: devono dimostrare, in relazione al territorio interessato, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità.
- Nella fase cautelare, quando la documentazione prodotta mostra che i progetti esecutivi hanno recepito le prescrizioni dei pareri ambientali e territoriali, tale circostanza può concorrere a escludere un fumus sufficiente per la sospensione degli atti.
- Il periculum cautelare va apprezzato bilanciando gli interessi contrapposti; può prevalere l'interesse pubblico alla realizzazione di un intervento di riqualificazione di rilevante portata sociale ed economica, anche considerando le misure di compensazione ambientale previste.
- Per i progetti relativi a impianti di risalita, la verifica di assoggettabilità a VIA può essere esclusa quando ricorrano i presupposti dimensionali e tecnici previsti dall'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006; l'applicabilità concreta dipende dalla riconducibilità dell'impianto a tale categoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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