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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32762/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 01/04/2023 che convalidava il provvedimento questorile di "DASPO" notificato il 30/03/2023 e imponeva, oltre al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, l'obbligo di presentarsi personalmente per cinque anni presso la Questura di Trento con modalità temporali legate alle partite del Trento. Si deduceva: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401/1989, dell'art. 178, lett. c) c.p.p. e dell'art. 24 Cost., per eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi (il provvedimento è stato notificato in data 30/03/2023 ore 18:13 e convalidato il 01/04/2023 ore 09:50, prima del decorso delle 48 ore e prima del deposito di eventuali memorie difensive); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'obbligo di presentazione anche in occasione delle partite amichevoli, la cui preventiva conoscenza non è agevole, rendendo inesigibile la prescrizione imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, in materia di provvedimenti questorili limitativi della libertà personale, il destinatario ha diritto a un termine minimo di 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie al G.I.P., e la convalida non può intervenire prima del decorso di tale termine. Nel caso concreto la convalida è intervenuta prima delle 48 ore e non sono state presentate memorie difensive; ne consegue la nullità per violazione del diritto di difesa. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore dell'08/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al destinatario del "DASPO" (quindi la prescrizione di comparire davanti alla polizia è caducata). È invece confermata l'intangibilità della parte amministrativa relativa al divieto di accesso a impianti e manifestazioni, che resta operante.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2 e 3 (e commi successivi, inclusi 2-bis)

    La norma disciplina il potere questorile e il controllo giudiziario; la giurisprudenza interpretativa individua un termine minimo di 48 ore dalla notifica per consentire il contraddittorio cartolare prima della convalida e un termine massimo di 96 ore per la convalida da parte del giudice.

  • Costituzione, art. 13 (comma 3)

    Principio che i provvedimenti amministrativi che limitano la libertà personale devono essere comunicati e convalidati nei termini; utilizzato per argomentare il vincolo dei termini nella materia delle misure precautelari.

  • Costituzione, art. 24

    Garantisce il diritto di difesa; la Corte richiama la necessità di un termine congruo (termine minimo dilatorio) per permettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integrando l'interpretazione della legge 401/1989.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Norma richiamata nella censura procedurale; nel contesto è evocata in relazione alle garanzie procedurali e ai termini per la difesa (richiamo formale ai principi processuali).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 144/1997

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte dell'art. 6 L. 401/1989 nella parte in cui non prevedeva l'avviso che il destinatario poteva presentare memorie al G.I.P.; da ciò è scaturita la modifica normativa (comma 2-bis) e l'obbligo di informare il destinatario sui mezzi di difesa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 44273/2004 Labbia; Sez. 3, n. 6440/2016 Michelotto; Sez. 3, n. 7264/2018 Nardulli; altre pronunce richiamate)

    La Corte di cassazione ha elaborato il principio secondo il quale, per contemperare celerità ed esigenze difensive, la convalida del provvedimento non può intervenire prima di 48 ore dalla notifica e comunque deve essere verificata la tempestività della convalida; l'incertezza sulla tempestività comporta la caducazione della prescrizione imposta.

Massime di principio

  • In materia di "DASPO" e provvedimenti questorili limitativi della libertà personale il destinatario ha diritto a un termine minimo di 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida non può essere pronunciata prima del decorso di tale termine.
  • La mancata osservanza del termine dilatorio di 48 ore che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa determina la nullità della parte del provvedimento che impone obblighi personali (es. obbligo di presentazione); detto vizio è idoneo ad essere sanzionato con annullamento senza rinvio quando impedisce il contraddittorio.
  • La caducazione riguarda in pratica l'obbligo di presentazione imposto dal "DASPO", mentre la parte amministrativa del divieto di accesso agli impianti/manifestazioni può restare operativa e non viene automaticamente eliminata dalla stessa censura procedurale.
  • In presenza di termini perentori le autorità (Questura, P.M., G.I.P.) hanno l'onere di documentare in modo chiaro la tempestività degli adempimenti: incertezza o mancanza di elementi che dimostrino il rispetto dei termini favorisce l'annullamento del provvedimento.
  • Se il ricorso per cassazione accoglie un motivo principale che incide sulla legittimità procedurale esso può assorbire i restanti motivi di impugnazione, con annullamento limitato agli effetti direttamente viziati dal profilo procedurale.

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