Cassazione Penale, Ordinanza n. 32268/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe. Con il primo motivo ha dedotto un vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi della necessaria specificità. Il ricorrente si era limitato a formulare affermazioni generiche su supposti vizi logici e violazioni di legge, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, la quale, anche mediante il legittimo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, era stata ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Le doglianze non indicavano specifiche richieste, le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a loro fondamento, né sviluppavano una critica puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata. Inoltre, il motivo relativo alle attenuanti generiche non era stato proposto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità dei motivi. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e che la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche era stata proposta per la prima volta in cassazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorre l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria.
I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità
Le censure sottoposte alla Corte di cassazione devono essere specifiche, confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che le sostengono.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che formuli generiche affermazioni su vizi logici della motivazione o violazioni di legge senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere specifiche richieste, l'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sostengono, nonché una critica analitica e puntuale della motivazione impugnata.
- È legittimo il richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado quando la motivazione della decisione d'appello risulti logica, congrua e corretta in diritto.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non era stata dedotta con l'atto di appello.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria consegue quando non sia ravvisabile l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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