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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11564/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rettino aveva proposto istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare; il Presidente del Tribunale di sorveglianza le aveva dichiarate inammissibili ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., perché la pena complessiva residua da espiare risultava superiore al limite di anni quattro (pari ad anni 4, mesi 6 e giorni 17). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che una delle sentenze che compongono il cumulo (sentenza della Corte d'appello di Firenze dell'8 febbraio 2022, pena mesi 8) non sarebbe irrevocabile perché era pendente un'istanza di rescissione del giudicato ex art.629-bis cod. proc. pen.; la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza che aveva respinto l'istanza, per cui, secondo il ricorrente, la pena residua effettiva sarebbe inferiore a quattro anni e le misure alternative sarebbero ammissibili. Il ricorso in cassazione contestava la violazione delle norme procedurali indicate (art.656, comma 5, e 666, comma 5) e invocava l'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito che l'annullamento disposto da questa Corte con rinvio per nuovo esame non equivale all'accoglimento dell'istanza ex art.629-bis; fino a che tale istanza non venga effettivamente accolta in sede di rinvio, la sentenza della Corte d'appello resta irrevocabile. Di conseguenza la pena residua da espiare rimane superiore a quattro anni e le domande di affidamento in prova e di detenzione domiciliare restano inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare inammissibili le istanze di affidamento e detenzione domiciliare quando la pena residua da espiare supera il limite di quattro anni; il Tribunale di sorveglianza ha applicato il comma 2 per l'inammissibilità.

  • art.666, comma 5 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione in quanto il calcolo della pena residua si basa su sentenze ritenute irrevocabili fino a eventuale accoglimento dell'istanza di rescissione.

  • art.656, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole procedurali dell'esecuzione; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione del ricorrente impongesse la diversa qualificazione della irrevocabilità della sentenza oggetto di rescissione.

  • art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Dispositivo che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente lo ha invocato per censurare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione.

  • art.629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di rescissione del giudicato. La Corte ha precisato che l'annullamento della decisione che aveva respinto l'istanza e il rinvio per nuovo esame non costituiscono automaticamente accoglimento: la sentenza resta irrevocabile fintanto che l'istanza non sia effettivamente accolta in sede di rinvio.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Una pronuncia di annullamento della Cassazione con rinvio non equivale all'accoglimento dell'istanza di rescissione del giudicato; fino a che l'istanza ex art.629-bis non venga espressamente accolta, la sentenza rimane irrevocabile.
  • Per valutare l'ammissibilità delle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) occorre considerare la pena residua effettivamente e irrevocabilmente da espiare: il superamento del limite (es. quattro anni) rende le domande inammissibili.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare e provare che, in sede di rinvio, l'istanza di rescissione sia stata accolta o che vi sia altro atto definitivo che modifichi la quantificazione della pena residua.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è cruciale distinguere tra decisioni che annullano e rinviano per nuovo esame e decisioni che effettivamente modificano o sopprimono il giudicato; solo queste ultime incidono sul computo della pena ai fini dell'ammissibilità delle misure alternative.
  • Il rigetto di ricorsi infondati può comportare la condanna alle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.; pertanto valutare il rischio di soccombenza prima di proporre impugnazioni basate su presupposti non pienamente documentati.

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