Cassazione Penale, Ordinanza n. 21343/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. L'unico motivo deduceva l'asserita erroneità della motivazione sulla responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata perché non indicava in modo specifico gli elementi fattuali o logico-giuridici posti a fondamento dell'impugnazione, impedendo alla Corte di coglierne con precisione l'oggetto e di svolgere il relativo sindacato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta non conteneva alcuna indicazione concreta degli elementi critici della censura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici e determinati; la mera contestazione generica della motivazione non consente l'esercizio del sindacato di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a censurare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata senza individuare puntualmente gli errori di fatto o di diritto denunciati.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede che il ricorrente indichi gli elementi concreti posti a base della doglianza, in modo da consentire al giudice di legittimità di comprendere l'oggetto della critica e di esercitare il controllo richiesto.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, la critica meramente assertiva o indeterminata non soddisfa l'onere di impugnazione previsto dal codice di rito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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