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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02161/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, per il delitto di riciclaggio. Con l'unico motivo deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili soltanto vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sui vizi di determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione e, in particolare, sul vizio di motivazione della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non è deducibile il vizio di motivazione della sentenza resa all'esito del concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • riciclaggio

    reato per cui era stata pronunciata la sentenza di appello, con rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è circoscritto ai profili che incidono sulla validità dell'accordo processuale e sulla coerenza della decisione con esso.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione che censuri il vizio di motivazione della sentenza emessa a seguito di concordato in appello, quando la doglianza non si traduca in una dedotta illegalità della pena o in una difformità rispetto all'accordo.
  • Le contestazioni relative ai motivi rinunciati nel concordato in appello restano precluse in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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