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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13865/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto, con sentenza del giudice dell'udienza preliminare, l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati in materia di stupefacenti (pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa). Ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando quindi che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento immediatamente evidenti. La Corte ha però rilevato che tale censura è estranea ai motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento, perché non attiene alla volontà dell'imputato, né alla correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non rientra tra quelli tassativamente proponibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la deduzione ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente, ma la relativa censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la definizione de plano del ricorso inammissibile.

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata in tema di assenza di colpa quale presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, proponibile contro la sentenza di applicazione della pena quando non si traduca in uno dei vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è fisiologicamente sintetica, perché l'obbligo motivazionale è modulato dalla natura negoziale dell'accordo tra imputato e accusa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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