Cassazione Civile, Sentenza n. 21587/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso, totale o parziale, della ritenuta alla fonte (anno 2003) sui dividendi distribuiti a un fondo di investimento di diritto tedesco (MEAG) interamente detenuto da MRG. Le ricorrenti hanno denunciato un trattamento fiscale discriminatorio rispetto a un omologo fondo residente in Italia, in violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE), perché i dividendi percepiti dal fondo tedesco furono assoggettati a ritenuta del 15% (limite previsto dalla Convenzione Italia-Germania art. 10) mentre i fondi residenti potevano beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva (art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997, nella versione ratione temporis), con conseguente trattamento meno favorevole per il fondo non residente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (in particolare il secondo motivo) ritenendo che la CTR abbia errato nell'imporre alle ricorrenti l'onere di provare un confronto aritmetico tra la tassazione del fondo estero e quella che si sarebbe applicata a un fondo italiano. La Corte ha interpretato l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania in modo adeguatore al diritto dell'Unione (art. 63 TFUE) e ha ritenuto che, nelle condizioni di fatto emerse (fondo non residente le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi white list, quali la Germania), i dividendi devono beneficiare dell'esenzione totale dall'imposta sostitutiva ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 ratione temporis. La sentenza di merito è stata cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento della domanda di rimborso totale. Le spese dei gradi di merito compensate; spese di Cassazione liquidate seguendo la soccombenza
Norme richiamate
art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali)
«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»
Principio comunitario fondamentale che vieta trattamenti nazionali che, di fatto o di diritto, dissuadano o ostacolino investimenti transfrontalieri; puo' prevalere nell'interpretazione di disposizioni convenzionali o nazionali che determinino discriminazioni
art. 10 Convenzione Italia - Germania (Dividendi)
«I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. ... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.»
La Convenzione fissa un limite massimo di imposizione (15%) ma non impedisce che la disciplina interna o un regime nazionale più favorevole (esenzione) si applichi a taluni beneficiari; il giudice nazionale deve interpretare la convenzione alla luce del diritto UE per evitare discriminazioni
art. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (riterute sui dividendi)
«La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento ... I soggetti non residenti ... hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero ...»
Norma interna che disciplina la ritenuta sui dividendi; è il presupposto operativo della ritenuta, ma va interpretata e applicata in modo compatibile con i principi comunitari e con le convenzioni internazionali
art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77 (fondi comuni d'investimento)
«I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi ... Sul risultato della gestione del fondo ... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva.»
Regime fiscale dei fondi residenti che prevede imposta sostitutiva sul risultato della gestione; il regime consente trattamenti distinti fra fondi residenti e non residenti e va compatibilizzato con il diritto UE
«Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione ...»
Prevede l'esenzione per fondi residenti le cui quote sono detenute esclusivamente da investitori non residenti in Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni (white list); nel caso in esame tale regime giustifica il confronto e l'applicazione dell'esenzione anche a situazioni convenzionalmente limitate, se necessario in ottica di diritto UE
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 239/1996 (soggetti non residenti - riferimento)
Individua i soggetti non residenti e i Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni (white list); rilevante per verificare i presupposti soggettivi dell'esenzione prevista dall'art. 9 d.lgs. 461/1997
art. 31 Convenzione di Vienna (interpretazione dei trattati)
Canone di buona fede e interpretazione sistematica dei trattati; usato per supportare un'interpretazione adeguatrice delle convenzioni alla luce degli obiettivi e dello scopo e del diritto UE
Massime di principio
- Quando un fondo non residente è interamente detenuto da investitori non residenti stabiliti in Paesi 'white list', il giudice nazionale deve valutare se il fondo residente omologo beneficerebbe di un regime fiscale più favorevole (esenzione) e, in caso di discriminazione, applicare i principi UE per garantire la libera circolazione dei capitali.
- La presenza di una convenzione bilaterale (limite di aliquota) non esclude che la normativa interna, interpretata alla luce del diritto UE, riconosca un trattamento più favorevole; il giudice nazionale ha il potere di effettuare un'interpretazione adeguatrice della norma applicabile.
- L'onere della prova relativo all'esistenza di una disparità di trattamento non deve tradursi in un imposizione di oneri amministrativi eccessivi per il contribuente non residente; lo Stato può richiedere prove ma non rendere eccessivamente difficile l'accesso al vantaggio fiscale.
- La giustificazione basata sulla 'coerenza del sistema fiscale interno' è considerata dalla giurisprudenza comunitaria eccezionale e richiede requisiti stringenti; il semplice interesse al gettito non è idoneo a legittimare discriminazioni.
- Se il vizio denunciato riguarda esclusivamente un errore di diritto e i fatti sono pacifici, la Cassazione può cassare e decidere il merito direttamente, accogliendo la domanda di rimborso senza rinvio per ulteriori istruttorie.
- Per analoghe controversie, è essenziale verificare: (i) la titolarità effettiva del fondo e del sottoscrittore; (ii) la qualificazione fiscale nei rispettivi ordinamenti; (iii) l'applicabilità della white list e dei requisiti formali richiesti dallo Stato concedente l'agevolazione.
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