Cassazione Penale, Ordinanza n. 14777/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il suo appello ex art. 680 c.p.p. contro un precedente provvedimento del magistrato di sorveglianza, con cui era stata confermata la sua pericolosità sociale e disposta l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni già inflittagli con sentenza della corte di appello. In ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostanzialmente contestando il giudizio di attuale pericolosità sociale e chiedendo una diversa valutazione degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi il ragionamento del tribunale di sorveglianza, che aveva confermato la pericolosità sociale sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali, della intraneità all'associazione mafiosa, della lunga durata del vincolo associativo e del rientro nel medesimo contesto territoriale del clan di appartenenza, nonché dei legami familiari con il capo del sodalizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'appello avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non escludibili profili di colpa.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il presupposto della condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione o conferma di una misura di sicurezza personale, il giudice deve verificare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto, valutando non solo la gravità dei reati pregressi ma anche i fatti successivi e la condotta tenuta durante e dopo l'espiazione della pena.
- Il giudizio di pericolosità sociale può essere fondato in modo coerente su precedenti penali gravi, su elementi sintomatici di stabile inserimento in un'associazione criminale e su dati contestuali attuali, come il rientro nel medesimo territorio di riferimento del sodalizio e i legami personali con i suoi vertici.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza su violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova e diversa valutazione del merito, se la motivazione del giudice di sorveglianza è adeguata e logicamente coerente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, ove non manchino profili di colpa nella proposizione del gravame, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14740/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14742/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14748/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14749/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14750/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14751/2026 del 23/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →