Cassazione Civile, Ordinanza n. 08691/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
Nel procedimento ex artt. 287 ss. c.p.c. una società ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19931/2023, chiedendo di sostituire il dispositivo sulle spese. In particolare, la società ha domandato che alla formula di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese fosse aggiunto il riferimento al rimborso, con vincolo di solidarietà passiva, in suo favore. La Corte aveva già disposto l'integrazione del contraddittorio nel procedimento di correzione, rilevando la mancata notificazione del ricorso ai soggetti interessati; la notificazione è poi avvenuta, ma i destinatari sono rimasti intimati. La questione centrale è se la richiesta di inserire la condanna in solido alle spese integri un mero errore materiale correggibile oppure comporti una modifica del contenuto decisorio della precedente ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la condanna solidale alle spese non costituisca un profilo meramente materiale, perché implica un apprezzamento ai sensi dell'art. 97 c.p.c. sulla comunanza di interessi tra le parti e sulla ripartizione delle spese. Poiché la statuizione richiesta non era una semplice correzione di lapsus o errore di scrittura, ma una modifica del contenuto decisorio, l'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
È il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale; la Corte lo richiama per delimitare l'oggetto dell'istanza, che però non può essere utilizzata per incidere sul contenuto decisorio della pronuncia.
Richiamato in via sistematica insieme all'art. 287 c.p.c. quale disciplina della correzione degli errori materiali nelle pronunce.
La condanna solidale alle spese presuppone un giudizio sulla comunanza di interessi e sulla ripartizione delle spese; quindi non è una mera correzione materiale, ma una statuizione che richiede valutazione giudiziale.
Cass., sez. un., n. 9438/2002
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Cass. n. 10203/2009
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Cass. n. 21213/2013
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Cass. n. 12184/2020
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Cass., Sez. U., n. 29432/2024
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato per ottenere una modifica del contenuto decisorio della sentenza o dell'ordinanza, ma solo per eliminare sviste, omissioni o inesattezze meramente formali e non volitive.
- La statuizione sulla condanna solidale alle spese processuali non è un mero errore materiale correggibile, poiché presuppone una valutazione sulla comunanza di interessi e sulla ripartizione del carico delle spese ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
- Quando la richiesta di correzione incide su un capo dispositivo frutto di discrezionalità giudiziale, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.
- Nel procedimento di correzione errore materiale, la mancata costituzione della parte intimata non comporta automaticamente la liquidazione delle spese del procedimento, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08677/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08678/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08679/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →