Cassazione Penale, Ordinanza n. 13004/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. Con un unico motivo hanno dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non li avesse assolti ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. con la formula perché il fatto non sussiste. In sostanza hanno contestato la valutazione delle prove e la ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato contestato, sostenendo che dagli atti emergesse una situazione meritevole di assoluzione nel merito nonostante la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva già dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e che, in presenza di una causa estintiva, il proscioglimento nel merito è consentito solo se risulta l'evidenza dell'innocenza dell'imputato ex art. 129, comma 2, c.p.p. Poiché i giudici di merito avevano implicitamente escluso tale evidenza richiamando gli esiti istruttori, documentali e dichiarativi, le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove non erano scrutinabili in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare il proscioglimento nel merito solo quando l'innocenza dell'imputato emerga in modo evidente; in difetto, prevale la declaratoria di estinzione.
La declaratoria immediata di una causa di non punibilità o di estinzione del reato preclude un rinvio finalizzato a una nuova valutazione del merito quando non vi sia evidenza dell'innocenza.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il reato è già estinto per prescrizione, il ricorso per cassazione che si limita a censurare la motivazione sulla responsabilità o sulla valutazione delle prove è inammissibile, salvo che sia dedotta e risulti immediatamente l'evidenza dell'innocenza dell'imputato.
- Il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentito solo in presenza di una situazione di assoluta e immediata evidenza dell'insussistenza del fatto, della non commissione del reato o della non riferibilità dell'illecito all'imputato.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirano sostanzialmente a una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già dichiarato l'estinzione del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende se non sono esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →