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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3702/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) censurava la applicazione dell'art.167 d.lgs.196/2003 e la motivazione, sostenendo che la sentenza penale e gli atti amministrativi erano pubblici e liberamente consultabili (richiamando l'art.52 d.lgs.196/2003) e quindi non costituivano trattamento illecito di dati protetti; (2) contestava la mancata adeguata verifica del nocumento effettivo subito dalla parte offesa; (3) lamentava l'irragionevolezza del diniego delle attenuanti generiche per la sola contumacia; (4) deduceva che le modifiche normative introdotte dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs.101/2018 avessero depenalizzato (o comunque ridotto la rilevanza penale) delle condotte contestate, determinando una abolitio criminis e quindi estinguendo il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il quarto motivo non manifestamente infondato e, quindi, ha esaminato la questione della perdurante rilevanza penale delle condotte alla luce delle modifiche normative. Pur condividendo la valutazione di merito (Tribunale e Corte d'appello) sulla illiceità della diffusione tra vicini di sentenze penali e provvedimenti amministrativi senza le condizioni di legge, la Corte ha ritenuto che la modifica normativa (d.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679) imponga verifica della perdurante punibilità; ciò ha consentito la costituzione del rapporto di impugnazione e ha portato alla declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati (termine massimo decaduto il 19/12/2020). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per gli effetti penali. Tuttavia il ricorso in relazione agli effetti civili è stato rigettato, sicché la responsabilità civile/risarcitoria nei confronti della parte civile è stata lasciata impregiudicata/ confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - art. 167

    "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali ... è punito, se dal fatto deriva nocumento, ..."

    La Corte ha ritenuto che, nel periodo in cui i fatti sono stati commessi, l'art.167 puniva la divulgazione illecita di dati giudiziari e amministrativi solo se sussistono le condizioni previste (finalità di profitto o di danno e nocumento). La norma posteriore (d.lgs.101/2018) non ha eliminato la struttura del reato concernente dati giudiziari relativi a condanne/reati.

  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - art. 27

    "Trattamento di dati giudiziari da parte di privati ... soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante ..."

    Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto corretta l'affermazione di illiceità per la diffusione di dati giudiziari da parte di un privato in assenza di specifica autorizzazione/legge.

  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - art. 52

    La Corte ha precisato che l'art.52 disciplina l'attività di informazione giuridica (riproduzione e diffusione per finalità di informazione giuridica, studi, riviste, siti istituzionali) e non legittima attività private di diffusione tra terzi non rientranti in tali finalità; quindi il richiamo del ricorrente all'art.52 non era applicabile alla condotta privata contestata.

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art. 10

    "Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati ... deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri ..."

    La Corte ha ritenuto che il GDPR confermi la necessità di speciali garanzie per il trattamento dei dati relativi a condanne e reati; tale riferimento non ha eliminato la rilevanza penale del trattamento illecito di dati giudiziari.

  • D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento al GDPR)

    La modifica normativa ha ridefinito alcuni riferimenti e richiamato il Regolamento, ma non ha prodotto una abolitio criminis automatica per le condotte contestate; tuttavia ha imposto la verifica della perdurante rilevanza penale, questione che ha consentito la declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • D.P.R. 313/2002 (art. 3, comma 1) e art. 60 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla qualificazione dei dati divulgati (provvedimenti giudiziari/qualità di imputato) e alla rilevanza delle informazioni contenute nelle sentenze; la Corte ha ritenuto che tali informazioni configurino dati giudiziari soggetti a tutela e limiti di trattamento.

Massime di principio

  • La pubblicazione o disponibilità 'pubblica' di un provvedimento (es. albo pretorio, siti istituzionali) non autoritizza automaticamente un privato a riprodurlo e diffonderlo in contesti diversi dall'informazione giuridica: occorre verificare la disciplina specifica sui dati giudiziari (art.27 c. d.lgs.196/2003 e art.10 GDPR).
  • La regola dell'art.52 d.lgs.196/2003 tutela la riproduzione per finalità di informazione giuridica, documentazione e ricerca, ma non giustifica diffusione privata finalizzata a recare nocumento o profitto.
  • Le modifiche introdotte dal GDPR e dal d.lgs.101/2018 non comportano automaticamente l'abrogazione della rilevanza penale di condotte che trattano indebitamente dati su condanne/reati; tuttavia possono richiedere una nuova verifica della configurabilità del reato alla luce del nuovo quadro normativo.
  • Se in capo alla condotta sussisteva (alla data del fatto) una fattispecie penalmente rilevante ma successivamente mutata la legge, può sorgere rilevanza processuale (es. possibilità di estinzione per prescrizione o applicazione retroattiva della norma più favorevole), da valutare caso per caso.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione elimina gli effetti penali ma non necessariamente la responsabilità civile: il giudice civile può comunque riconfermare obblighi risarcitori se il fatto è rimasto evidentemente illecito.

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