Sentenza n. 7598/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-, adottato in data 2 settembre 2019 e successivamente notificato in data 2 marzo 2020, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f, della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre l'impugnazione decorreva dalla notificazione del provvedimento, avvenuta il 2 marzo 2020; il ricorso, notificato il 23 giugno 2020, è stato quindi proposto oltre il termine previsto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f, della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 2 settembre 2019, notificato il 2 marzo 2020, con cui era stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il ricorso è stato notificato il 23 giugno 2020.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f, legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, il cui diniego era oggetto di impugnazione.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo notificato deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione; la proposizione oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso.
- Quando la tardività dell'impugnazione è desumibile dalla stessa allegazione della parte ricorrente circa la data di notificazione dell'atto e la data di notificazione del ricorso, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di merito.
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