Cassazione Penale, Sentenza n. 11907/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente su denaro contante, carte di pagamento e carta di credito. Il difensore deduceva carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti il sequestro (assenza di attualità del pericolo di dispersione delle risorse, omessa valutazione della capienza patrimoniale del soggetto, temporalità delle condotte di presunto riciclaggio risalenti a dicembre 2023 rispetto al sequestro del 2024, e mancanza di elementi sul rischio di dispersione proprio dei beni sequestrati). Si rilevava inoltre omissione di valutazione già censurata in precedente pronuncia della Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sia ammesso solo per violazione di legge (comprendendo errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali così radicali da cancellare i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza). Nel caso di specie il difensore aveva dedotto esclusivamente vizi di motivazione non qualificati come specifica violazione di legge; inoltre il Tribunale aveva comunque indicato il pericolo di dispersione nelle pagine 3-4 dell'ordinanza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione resa il 12/03/2025.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
La Corte sottolinea che le censure di mera motivazione, se non prospettate come specifiche violazioni di legge, non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro; il rimedio è limitato alle violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, ad irrogare una somma alla Cassa delle ammende; applicato per disporre la condanna a €3.000,00.
Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua, Rv. 226710)
Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710
Giurisprudenza di legittimità che ha enucleato il principio sui limiti del ricorso avverso ordinanze di sequestro: ammesso solo per violazione di legge e per vizi motivazionali particolarmente gravi.
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov, Rv. 239692)
Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692
Ulteriore sviluppo del principio che limita la cassazione contro provvedimenti cautelari reali ai soli casi di violazione di legge o di motivazione radicalmente carente.
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 (Chiesi, Rv. 252430)
Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430
Conferma della consolidata giurisprudenza sul tema; il vizio di motivazione deve essere talmente grave da rendere impossibile comprendere l'itinerario logico-giuridico del giudice.
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 (Angelini, Rv. 248129)
Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129
Ulteriore affermazione della necessità che l'impugnazione in cassazione evidenzi violazioni di legge o vizi motivazionali radicali.
Norme penali citate a carico dell'indagato
"artt. 416 commi 1 e 2, 512-bis 648-bis, 648-ter.1 cod. pen., 3, 5, 8, 10, 10-ter D.Lgs. n. 74/2000"
Indicano le fattispecie criminose contestate (tra cui associazione a delinquere, reati in materia di riciclaggio/ecc. e alcune fattispecie del D.Lgs. n.74/2000), ma la Corte di Cassazione si è pronunciata esclusivamente sul profilo processuale di ammissibilità del ricorso, non sul merito delle contestazioni penali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazione di legge; censure puramente motivazionali, se non qualificate come violazioni di legge o non talmente gravi da cancellare i requisiti minimi di motivazione, rischiano l'inammissibilità.
- Per contestare un sequestro in Cassazione è consigliabile individuare e proporre specifiche violazioni di norme processuali o errori in iudicando/procedendo, oppure dimostrare che la motivazione è radicalmente assente o contraddittoria fino a renderla incomprensibile.
- Nelle istanze di riesame e nei ricorsi è utile documentare la mancanza di attualità del "periculum in mora" (es. intervallo temporale tra fatti e sequestro) e fornire elementi sulla capienza patrimoniale del soggetto, ma tali argomentazioni vanno inquadrate come questioni di diritto o con chiari riferimenti alle norme quando si prospetta la cassazione.
- Il difensore deve formulare le censure con precisione procedurale e giuridica: lamentele generiche sulla motivazione possono essere escluse in sede di legittimità e comportare oneri a carico della parte proponente (spese e, se ci sono profili di colpa, somme alla Cassa delle ammende).
- La corte di merito dovrebbe sempre esplicitare, anche sinteticamente, il "periculum in mora" e il rapporto di adeguatezza/proporzionalità della misura reale rispetto alla capacità di confisca; la mancata o insufficiente esposizione di questi elementi può comunque essere oggetto di censura efficace se formulata come specifica violazione di legge.
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