Cassazione Civile, Ordinanza n. 19227/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte proprietaria di un immobile riferisce che il bene sarebbe stato pignorato e venduto all'asta da un istituto di credito e deposita un atto volto a ottenere la dichiarazione di nullità della vendita e il ripristino dei diritti del debitore esecutato. Tuttavia l'atto non reca gli elementi minimi del ricorso per cassazione, perché non individua in modo adeguato il provvedimento impugnato né espone specifici motivi di ricorso. Inoltre è stato proposto personalmente da soggetto privo della qualità di avvocato e non risulta notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile l'atto depositato, rilevando sia la mancanza dei requisiti essenziali del ricorso per cassazione sia la sua proposizione da parte di soggetto non abilitato alla difesa tecnica e senza notificazione. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese. È stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare il doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere i requisiti minimi essenziali di contenuto-forma, tra cui l'indicazione del provvedimento impugnato e dei motivi di censura; in mancanza, l'atto è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione la difesa tecnica è necessaria: un atto proposto personalmente da soggetto privo della qualità di avvocato è inammissibile.
- La mancata notificazione del ricorso alla controparte costituisce ulteriore ragione di inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione determina l'applicazione del meccanismo del doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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