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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, una sequenza di operazioni del 2007: costituzione di AA s.r.l. da parte di G s.r.l. il 31 maggio, conferimento di un ramo aziendale ad AA e cessione alla AC s.p.a. dell’intera partecipazione in AA, entrambi il 13 giugno. L’Agenzia chiedeva l’applicazione proporzionale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che l’operazione fosse elusiva e che mancassero valide ragioni economiche. La CTR della Lombardia aveva confermato l’illegittimità dell’avviso, ritenendo applicabile la tassazione fissa e ravvisando una ragione economica nella tutela dei livelli occupazionali, anche in considerazione della natura di holding pura di At. In cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: violazione delle norme sull’interpretazione e riqualificazione degli atti e del divieto di abuso del diritto; insufficiente motivazione e omesso esame sulla sussistenza delle ragioni economiche; violazione degli artt. 2384 e 2697 c.c., contestando che la natura di holding impedisse ad At. di acquistare direttamente l’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione, Quinta sezione civile, con decisione del 12 aprile 2017 depositata il 17 maggio 2017, non ha esaminato nel merito i quattro motivi e ha dichiarato improcedibile il ricorso. L’Agenzia, pur avendo dato atto che la sentenza impugnata le era stata notificata, non aveva depositato la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione; la mera annotazione a protocollo non era equipollente. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere a G s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. La sentenza della CTR resta quindi ferma, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito la questione della riqualificazione fiscale dell’operazione.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Si rileva infatti che la parte ricorrente - pur dopo aver dato atto, in ricorso, dell'avvenuta notificazione ad essa della sentenza impugnata - non ha depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 2), copia autentica della stessa con la pertinente relata di notificazione (risulta unicamente l'annotazione a protocollo di tale notificazione).

    Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne copia autentica con la relativa prova della notificazione. L’omissione impedisce la verifica della tempestività e comporta l’improcedibilità; la conoscenza della sentenza ricavabile da altri atti o la mera indicazione delle date non sostituiscono il deposito.

Massime di principio

  • La procedibilità del ricorso per cassazione richiede il deposito dei documenti prescritti dall’art. 369 c.p.c.; se la sentenza impugnata è stata notificata, occorre depositarne copia autentica corredata dalla relata, così da consentire il controllo del termine d’impugnazione.
  • La mancanza della copia autentica con la prova della notificazione non è sanata dalla presenza di una copia nel fascicolo della controparte o d’ufficio, da annotazioni di protocollo, né dalla mancata contestazione della tempestività: il ricorso è improcedibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per una ragione processuale, la Corte non decide i motivi di merito. La decisione di merito di grado precedente rimane ferma, ma non va presentata come un principio di diritto confermato dalla Cassazione.

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