Cassazione Penale, Ordinanza n. 38190/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Deduceva violazione di legge sostenendo che i muri di contenimento realizzati non richiedessero autorizzazioni edilizie, con conseguente illegittimità del provvedimento demolitorio e sua revocabilità. La Corte, però, non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato una causa di inammissibilità del ricorso: l'atto era stato proposto dal difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato presentato da un difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, in contrasto con l'art. 613 c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le ha imposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la trattazione de plano del ricorso in questa ipotesi procedurale.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per verificare se il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini dell'eventuale condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto o proposto da un difensore che non sia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito di validità della rappresentanza tecnica.
- Quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a un comportamento non colpevole della parte, alla declaratoria di inammissibilità segue anche la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali.
- Nei ricorsi manifestamente affetti da un vizio formale assorbente, la Corte non esamina le censure di merito, dovendo arrestarsi alla verifica preliminare dell'ammissibilità.
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