Cassazione Penale, Ordinanza n. 04700/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e, per tale ragione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare. Prima della decisione della Corte, il ricorrente ha però rinunciato al ricorso. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia successiva e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento; il ricorso avverso tale sentenza è stato poi rinunciato dal ricorrente.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando interviene prima della decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resta soggetto alle regole generali sull'impugnazione, inclusa la possibilità di rinuncia da parte del ricorrente.
Come è indicizzato
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