Cassazione Penale, Sentenza n. 16378/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il delitto previsto dall'art. 481 c.p., sostenendo in primo luogo che il certificato medico sportivo non era redatto secondo il modello previsto dal decreto del Ministero della Sanità 18/02/1982 (allegato 3) e che, perciò, la falsa attestazione di appartenenza alla FMSI era "falso innocuo" perché il certificato non avrebbe potuto abilitare il destinatario a partecipare ad attività agonistiche. Con un secondo motivo ha censurato la motivazione della Corte territoriale come illogica e carente in relazione alla destinazione d'uso del certificato (affermazione non provata che sarebbe servito per attività dilettantistiche non amatoriali), e con un terzo ha contestato la valutazione sull'abitualità della condotta e il richiamo a precedenti per reati ormai depenalizzati (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha escluso illegittimamente il "falso innocuo" basandosi su una supposizione priva di riscontri probatori circa la destinazione del certificato. La Suprema Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'innocuità del falso si valuta rispetto alla funzione documentale dell'atto e non in base a un uso ipotetico; ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Decisione del 13/03/2026.
Norme richiamate
Norma penale che sanziona le falsità in atti. La Corte richiama la giurisprudenza sulla figura del "falso innocuo": la punibilità richiede che la falsità abbia incidenza rilevante sulla funzione documentale dell'atto
decreto del Ministero della Sanità 18/02/1982
Il certificato, per essere definito agonistico, deve essere redatto in conformità al modello di cui all'allegato 3 riportante la dicitura "certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica" e la dichiarazione che l'atleta "sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica"
Secondo il ricorrente e valutato dalla Corte, l'assenza delle diciture e del modello previsti rende il certificato non idoneo a legittimare l'attività agonistica, elemento rilevante nella valutazione della innocuità del falso
art. 5, ultimo comma, d.l. 30/12/1979, n. 633 (conv. in legge n. 33/1980)
Indica quali medici possono rilasciare certificati per l'attività sportiva; richiamata per sostenere che solo determinati medici sono abilitati a rilasciare certificati agonistici
Norma richiamata dalla Corte territoriale in relazione alla valutazione dell'abitualità della condotta; il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità di precedenti per reati depenalizzati ai fini di tale accertamento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita l'esame in Cassazione ai motivi dedotti nel ricorso; la Corte ha comunque valutato i motivi ammessi secondo tali limiti
Massime di principio
- Il "falso innocuo": una falsità è non punibile quando è irrilevante rispetto alla funzione documentale dell'atto; non va valutata in base a un uso ipotetico o eventuale del documento
- Onere della prova: spetta all'accusa dimostrare con elementi concreti che il documento falsificato aveva efficacia o destinazione tali da produrre effetti giuridicamente rilevanti
- Valutazione motivazionale: le corti non possono basare la rilevanza penale del falso su supposizioni o massime di esperienza non verificate; la motivazione deve indicare dati fattuali specifici
- Contenuto e forma del documento: l'assenza di diciture o del modello previsto da normativa amministrativa può essere decisiva per escludere la capacità del certificato di produrre gli effetti giuridici richiamati dall'accusa
- Limiti del ricorso e rimedi: se la Corte d'appello omette di valutare correttamente la questione del falso innocuo, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo giudizio
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