Ordinanza n. 3356/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Presidente A.n.a.c. n. 463 del 16 ottobre 2024, successivamente comunicata, che ha disposto l’archiviazione della denuncia presentata all’A.n.a.c. dal ricorrente in data 21 dicembre 2023 nei confronti della Sogin per condotte ritorsive ai sensi dell’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001 e d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, articolo 17, in materia di protezione dei dipendenti che abbiano denunciato fatti illeciti commessi dall’ente in violazione delle norme dell’Unione europea e della normativa anticorruzione; - di ogni altro atto presupposto, ivi inclusi, la relazione dell’Ufficio vigilanza per le segnalazioni dei whistleblowers, la delibera della Adunanza del Consiglio A.n.a.c. del 16 ottobre 2024, nonché, ove necessario e per quanto di ragione, delle linee guida A.n.a.c. in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati e fatti illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), approvate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, e del regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’A.n.a.c. in attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, approvato con delibera A.n.a.c. n. 301 del 12 luglio 2023; per la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 24/2023, degli atti ritorsivi adottati dalla Sogin nei confronti del ricorrente culminati in revoca delle mansioni e nelle sanzioni disciplinari del rimprovero e del licenziamento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 marzo 2025: del provvedimento A.n.a.c. del 20 gennaio 2025 con il quale il Consiglio dell’Autorità ha rigettato l’istanza di riesame e di revoca del dott. -OMISSIS- – prot. 128564 del 5 novembre 24 – avente ad oggetto la delibera A.n.a.c. n. 463 del 16 ottobre 2024, già impugnata con il ricorso introduttivo, “in quanto in essa non si rinviene alcun elemento di novità che giustifichi la riapertura del procedimento”; - del silenzio diniego maturato sull’istanza di accesso del 9 gennaio 2025 con la quale erano stati richiesti all’A.n.a.c. tutti gli atti d’ufficio prodotti dall’Ufficio UWHIB, dalle competenti strutture dell’Autorità e dal Consiglio dell’Autorità a seguito: 1) della segnalazione dell’illegittimità della nomina dell’attuale RPCT di Sogin S.p.a. che il whistleblower ha sottoposto all’Autorità in sede di procedimento sanzionatorio di cui al fascicolo 20231221-2531, segnatamente nella memoria istruttoria trasmessa da -OMISSIS- all’UWHIB il 30 aprile 2024; 2) della richiesta di riesame in autotutela della impugnata delibera n. 463/2024 che il ricorrente ha formulato il 4 novembre 2024; 3) delle denunce-segnalazioni per motivi ritorsivi - e relativamente agli atti ivi allegati - che, in costanza di fase istruttoria del procedimento sanzionatorio di cui al fascicolo 20231221-2531 originato dalla denuncia di -OMISSIS-, sono state trasmesse all’A.n.a.c. dagli altri dipendenti (-OMISSIS-) componenti della task di verifiche sugli appalti coordinata giustappunto da -OMISSIS-, nonché dal dirigente (-OMISSIS-) che nel 2020-21 in qualità di A.D. p.t. aveva costituito la task e trasmesso il relativo rapporto finale alle Autorità e dalla Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale CISL a presidio di eventuali ritorsioni avverso i membri della task; 4) della notizia, correlata agli atti e documenti del procedimento sanzionatorio di cui al fascicolo 20231221-2531, dell’avvenuta violazione del segreto da parte dei soggetti -OMISSIS- (ex consigliere di amministrazione Sogin) e -OMISSIS- (ex dirigente Sogin) in ordine al contenuto del rapporto prodotto dalla task delle verifiche del 2021 sugli appalti DN-PT ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, quale condotta di reato contestata dalla Procura della Repubblica di Roma con l’imputazione formulata dal P.M. Sost. Proc. -OMISSIS-, confermata dal GUP -OMISSIS- il 6 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC di archiviazione del procedimento relativo a presunte misure ritorsive adottate nei confronti del whistleblower, nonché successivo rigetto dell’istanza di riesame e silenzio-diniego sull’istanza di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera ANAC n. 463 del 16 ottobre 2024, con cui era stata archiviata la denuncia relativa a presunte condotte ritorsive adottate da Sogin nei suoi confronti ai sensi della disciplina sul whistleblowing. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità degli atti ritorsivi, individuati nella revoca delle mansioni e nelle sanzioni disciplinari del rimprovero e del licenziamento. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento ANAC del 20 gennaio 2025 di rigetto dell’istanza di riesame e il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto atti e documenti relativi a ulteriori segnalazioni, alla richiesta di autotutela e a presunte violazioni del segreto concernenti una relazione interna sugli appalti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza del 10 febbraio 2026, dichiarando di voler attendere il passaggio in giudicato di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 54, comma 7, d.lgs. 151/2001, ordinato la reintegrazione e disposto il risarcimento del danno. Sogin si è opposta al rinvio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni, né la domanda di declaratoria di nullità o le questioni relative all’accesso. Ha ritenuto che il diritto di azione appartenga alla sfera giuridica del ricorrente e che nel processo amministrativo operi pienamente il principio dispositivo. Tali esigenze prevalgono sulle ragioni delle altre parti, titolari di una posizione di controinteresse non paritetica rispetto a quella del ricorrente, che si erano opposte al rinvio. L’udienza pubblica è stata quindi rinviata al 6 ottobre 2026, con prescrizione per il ricorrente di fornire appena possibile aggiornamenti documentati sui propri intendimenti. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche citate.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti e del divieto di misure ritorsive.
Richiamato quale norma in materia di protezione del segnalante da condotte ritorsive.
Indicato dal ricorrente quale base della domanda di declaratoria di nullità degli atti ritorsivi.
art. 54, comma 7, d.lgs. 151/2001
Richiamato con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma che avrebbe riconosciuto la nullità del licenziamento e disposto la reintegrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che la scelta del ricorrente di chiedere il rinvio della trattazione, al fine di valutare la persistenza dell’interesse alla decisione alla luce di un giudizio parallelo, può prevalere sulle ragioni delle altre parti quando queste siano titolari di un controinteresse non paritetico rispetto al diritto di azione del ricorrente.
- La richiesta di rinvio della discussione può essere accolta quando sia collegata a un evento processuale esterno potenzialmente idoneo a incidere sulla persistenza dell’interesse alla decisione, purché il giudice disponga l’acquisizione di aggiornamenti documentati sugli intendimenti della parte interessata.
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