Sentenza del 16/04/2024 n. 10306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le sanzioni tributarie relative all’anno d’imposta 2002, trasferite al professionista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 423/1995. La società aveva denunciato A.A. perché, dopo aver ricevuto le somme destinate al pagamento di imposte e tasse, se ne era appropriato; con sentenza penale n. 642/2009 del Tribunale di Vasto, irrevocabile dal 4 maggio 2010, era stato condannato per appropriazione indebita aggravata in continuazione. La società aveva poi pagato le imposte. La CTP aveva accolto il ricorso di A.A., ritenendo che la legge consentisse di trasferire soltanto le sanzioni per omesso versamento, non quelle per violazioni dichiarative e contabili. La CTR aveva confermato, rilevando inoltre che non erano stati allegati gli atti presupposti, che A.A. non aveva partecipato al contenzioso tributario della società e che l’accertamento comprendeva anche sanzioni per violazioni formali. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: il primo, sulla sufficienza della motivazione e del richiamo per relationem agli atti e alla sentenza penale; il secondo, sull’ambito delle sanzioni trasferibili al professionista. A.A. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per vizi relativi alla conformità, alla firma digitale e alla notifica.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare: la valutazione complessiva degli atti depositati rendeva inequivoca l’attestazione di conformità e gli eventuali vizi della notifica erano sanati dalla costituzione del controricorrente. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Quanto al primo, ha ritenuto sufficiente il richiamo per relationem alla sentenza penale, nota ad A.A. perché pronunciata nel suo contraddittorio, e adeguata la contestazione delle sanzioni: indicava fatti, elementi probatori, norme e criteri di calcolo, anche tramite lo stralcio delle pagine dell’avviso originario. Non occorreva riprodurre integralmente gli atti di irrogazione sospesi. Quanto al secondo, ha stabilito che la commutazione prevista dall’art. 1 della legge n. 423/1995 non è limitata alle sanzioni per omesso versamento: può comprendere anche quelle connesse a omissioni dichiarative e contabili quando queste si accompagnano o conducono al mancato adempimento tributario imputabile al professionista. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha respinto il ricorso introduttivo di A.A. Il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
In proposito l' art. 16 , comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che debba essere notificata la contestazione con indicazione dei fatti attribuiti, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri di determinazione delle sanzioni.
La contestazione delle sanzioni deve esporre i fatti, le prove, le disposizioni applicate e i criteri di calcolo. Nel caso deciso, tali requisiti erano soddisfatti dall’atto notificato e dallo stralcio dell’avviso originario, senza necessità di allegare integralmente gli atti sospesi.
Art. 1 della legge n. 423/1995
La disposizione in effetti è chiaramente preposta a sollevare il contribuente dalla responsabilità e dalle relative conseguenti sanzioni allorché del fatto sia responsabile un professionista dallo stesso incaricato, il quale in sostanza abbia trattenuto le somme consegnategli per adempiere all'obbligazione tributaria.
Quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale — tra cui la condanna penale definitiva del professionista — le sanzioni conseguenti alla condotta illecita del professionista possono essere trasferite dal contribuente a quest’ultimo. La disposizione non è circoscritta alle sole sanzioni nominalmente previste per l’omesso versamento: può riguardare anche violazioni dichiarative o contabili collegate al mancato adempimento tributario.
Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997
A conferma di ciò va ricordato che l' art. 6 , comma 3, D.Lgs. 472/1997 , ipotesi generale rispetto a quella speciale che ne occupa, è strutturata analogamente laddove individua, a specificazione del principio di responsabilità personale per le sanzioni, l'esimente del fatto addebitabile al terzo (in generale), in quanto anche qui si fa riferimento all'omissione del "pagamento del tributo", volendosi anche in tal caso indiscutibilmente far riferimento a tutti quei comportamenti (e a tutte le relative sanzioni), appunto addebitabili a terzi soggetti, che portano al mancato adempimento degli obblighi tributari.
La disciplina generale esclude la responsabilità sanzionatoria del contribuente per il fatto addebitabile a un terzo. Il riferimento all’omesso pagamento comprende i comportamenti del terzo che determinano il mancato adempimento degli obblighi tributari e le relative sanzioni; la legge n. 423/1995 costituisce la disciplina speciale applicabile al professionista, con presupposti aggiuntivi.
Massime di principio
- Se il professionista incaricato riceve le somme per pagare i tributi e la sua condotta illecita, accertata con condanna penale definitiva, causa il mancato adempimento, la disciplina speciale può trasferire su di lui le sanzioni, non soltanto quelle direttamente denominate come sanzioni per omesso versamento.
- Le violazioni dichiarative e contabili possono rientrare nella commutazione quando sono collegate al mancato pagamento imputabile al professionista; non sono trasferibili, in base a questo principio, violazioni meramente formali prive di tale collegamento.
- La contestazione delle sanzioni è adeguatamente motivata se consente al destinatario di conoscere fatti, prove, norme applicate e criteri di quantificazione. Il richiamo per relationem può essere sufficiente per atti già noti al destinatario e non è sempre necessaria la riproduzione integrale degli atti presupposti.
- L’affidamento degli adempimenti tributari a un professionista, da solo, non dimostra necessariamente l’assenza di responsabilità del contribuente: possono rilevare gli obblighi di controllo e vigilanza, salvo che il professionista abbia adottato condotte fraudolente idonee a mascherare l’inadempimento.
- Un eventuale difetto di notifica può essere sanato dalla costituzione in giudizio della parte destinataria, secondo la valutazione processuale compiuta nel caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10168 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10188 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10199 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10204 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10207 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →