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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34336/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza di condanna in contumacia per il delitto di evasione (Tribunale di Bologna 20/07/2018, irrevocabile 03/11/2018). Il ricorrente deduceva violazioni degli artt. 629-bis, 420-bis e 178 lett. c) c.p.p., sostenendo che il processo era stato celebrato senza che fosse certa la volontaria sottrazione alla conoscenza: il difensore di fiducia, avv. Maria Cristina Errede, non era presente in dibattimento e aveva dichiarato di non poter più contattare il ricorrente, con riferimento anche a un verbale di vane ricerche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del ricorrente: identificazione del medesimo (05/06/2015), nomina di un difensore di fiducia domiciliatario presso il cui studio era stata notificata la citazione, notifiche eseguite al difensore, e nomina di un difensore d'ufficio pronto reperibile che non si oppose alla declaratoria di assenza. Pertanto la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie della volontaria sottrazione alla conoscenza e non la mancata conoscenza incolpevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rimedio per chiedere la rescissione del giudicato quando l'imputato, giudicato in sua assenza, provi di essersi trovato in una condizione di mancata conoscenza incolpevole; il giudice deve valutare concretamente se la mancata conoscenza sia incolpevole o frutto di volontaria sottrazione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di assenza e la nozione di effettiva conoscenza; rileva il rapporto tra imputato e difensore (soprattutto se domiciliatario) per valutare se la notifica e i canali di comunicazione abbiano assicurato la conoscenza del procedimento.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come possibile vizio relativo alla costituzione del rapporto processuale; la Corte non ha ravvisato una violazione basata sui fatti emersi.

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la nomina di un difensore d'ufficio prontamente reperibile quando il difensore di fiducia non è presente; la mancata opposizione di tale difensore alla declaratoria di assenza costituisce elemento valutabile a favore della sussistenza della contumacia volontaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o dichiarato infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato richiede la prova della mancata "conoscenza incolpevole"; la mera dichiarazione di difficoltà di contatto non è sufficiente senza elementi probatori concreti.
  • La nomina di un difensore di fiducia domiciliatario e la notifica al suo studio sono forti indizi della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; ciò può far ricadere su di lui la presunzione di sottrazione volontaria se poi non si attiva.
  • La presenza di un difensore d'ufficio prontamente reperibile e la sua mancata opposizione alla declaratoria di assenza rafforzano l'idea che l'imputato si sia volontariamente sottratto.
  • Il giudice valuta sempre in concreto le circostanze: non esistono automatismi tra regolarità formale delle notifiche e accertamento dell'effettiva conoscenza o della volontarietà della sottrazione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile produrre prove documentali specifiche (verbali ufficiali, comunicazioni inviate e ricevute, attestazioni di impedimenti obiettivi) per dimostrare l'incolpevole impossibilità di partecipare o di comunicare col difensore.
  • La strategia difensiva deve mostrare che il canale di comunicazione scelto dall'imputato (es. domicilio presso il difensore) non era più operativo per cause non dipendenti dalla volontà dell'imputato, altrimenti prevale la valutazione di volontaria sottrazione.

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